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Sentenza

Sentenza del 07/11/2019 n. 28671 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'iscrizione ipotecaria per euro 176.722,70, sostenendo principalmente che una delle cartelle esattoriali non fosse stata validamente notificata, poiché mancavano la relata di notifica e l'individuazione del destinatario. Contestava inoltre la legittimità dell'ipoteca per mancata notifica preventiva delle cartelle, per assenza dell'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e per omessa comunicazione dell'iscrizione ipotecaria. Denunciava anche vizi di omessa pronuncia e di motivazione della sentenza della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notificazione delle cartelle mediante invio diretto del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, attribuendo all'avviso di ricevimento efficacia probatoria quanto alla consegna e al rapporto tra consegnatario e destinatario. Ha inoltre affermato che l'eventuale nullità della notifica può essere sanata dalla costituzione in giudizio, salvo il limite della decadenza dal potere di accertamento. Quanto all'intimazione ad adempiere, ha stabilito che essa non è necessaria prima dell'iscrizione ipotecaria, poiché l'ipoteca non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma una misura alternativa e conservativa distinta dal pignoramento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 7.300, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notifica diretta a mezzo posta è una modalità autonoma e alternativa rispetto alla notifica eseguita tramite ufficiale notificatore; non richiede una relata separata, poiché l'avviso di ricevimento documenta la consegna.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 3

    Le formalità proprie della notificazione a mezzo posta non si applicano necessariamente alla notifica diretta della cartella eseguita dal concessionario secondo l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.

  • Codice civile, art. 2700

    Le attestazioni dell'agente postale contenute nell'avviso di ricevimento fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    La costituzione in giudizio del destinatario può sanare la nullità della notificazione quando dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto, entro i limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2

    L'intimazione ad adempiere è necessaria quando l'espropriazione forzata non inizi entro un anno dalla notifica della cartella, ma non è richiesta come presupposto dell'iscrizione ipotecaria.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    L'iscrizione ipotecaria è una misura conservativa e una procedura alternativa all'esecuzione forzata, non un atto dell'espropriazione immobiliare in senso stretto.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte di cassazione può integrare la motivazione e decidere direttamente la causa nel merito quando la questione omessa è esclusivamente giuridica e il rinvio sarebbe inutile.

  • Costituzione, art. 111

    I principi di ragionevole durata del processo ed economia processuale consentono di evitare un rinvio quando la soluzione giuridica è già determinata e non richiede nuovi accertamenti.

Massime di principio

  • La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi non è indispensabile una relata autonoma.
  • L'avviso di ricevimento ha un ruolo probatorio centrale: il contribuente che contesta la notifica deve fornire elementi concreti per dimostrarne l'inesistenza o l'irregolarità.
  • La costituzione in giudizio può sanare una notifica nulla se ha consentito al destinatario di conoscere l'atto e di difendersi, salvo eventuali decadenze sostanziali.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non equivale all'avvio dell'espropriazione forzata e, di regola, non richiede la preventiva intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50.
  • La mancata pronuncia su una specifica censura non comporta necessariamente la cassazione della sentenza se la questione è assorbita o comunque infondata e può essere decisa direttamente dalla Corte.

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