Cassazione Penale, Sentenza n. 27583/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 12/11/2024 che aveva dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di riesame (art. 324 c.p.p.) proposta da Nicola Musca nei confronti dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 14/10/2024 che disponeva il sequestro conservativo fino a euro 2.400.000 delle quote societarie in capo al Musca (più società indicate). La difesa deduceva che il termine per proporre il riesame dovesse decorrere dalla data di esecuzione effettiva del sequestro o dalla conoscenza reale dell'apposizione del vincolo, contestando la decorrenza individuata dal giudice di merito (anche con riferimento a notifiche via PEC e alla lettura dell'atto in udienza), e eccepiva inoltre la mancata notifica dell'avviso dell'udienza camerale al co-difensore come violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che la notifica via PEC del 18/10/2024 alla Tena Holding (società della quale Musca era amministratore) costituisse conoscenza dell'esecuzione del provvedimento e quindi facesse decorrere il termine per il riesame; ha giudicato irrilevante la qualità in cui l'imputato ha ricevuto la notifica o il completamento formale dell'esecuzione. Le richieste di riesame presentate (28/10 al Tribunale di Ravenna pervenuta 31/10 e 2/11 al Tribunale competente) sono state ritenute tardive e dunque inammissibili. Sul secondo motivo (presunta omissione della notifica dell'avviso di udienza al co-difensore) la Corte ha ritenuto la questione ininfluente dato che il gravame era comunque tardivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
Il riesame reale va proposto entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. La Corte interpreta la norma nel senso che la "conoscenza" può essere anche di fatto (non soltanto formale) e che il termine decorre dall'evento cronologicamente anteriore tra esecuzione e conoscenza effettiva.
art. 316, comma 3 c.p.p. e artt. 678 e 543 c.p.c.
L'esecuzione del sequestro conservativo segue le forme del pignoramento presso terzi previste dal codice di procedura civile; la notifica eseguita secondo tali forme (anche via PEC quando regolarmente pervenuta all'ente) vale come atto esecutivo e può determinare la conoscenza dell'esecuzione del provvedimento.
art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione presentata a un indirizzo di PEC non riferibile al giudice competente; la Corte osserva l'irrilevanza di questioni legate a indirizzi errati quando il ricorso è comunque tardivo.
Sez. 2, giurisprudenza di legittimità richiamata
Costante giurisprudenza che riconosce la rilevanza della conoscenza di fatto dell'apposizione del vincolo e la possibilità di proporre il riesame anche prima del perfezionamento formale dell'esecuzione se l'interessato ha acquisito conoscenza effettiva.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 309, comma 9 c.p.p. e art. 324, comma 7 c.p.p.
Richiamate in relazione alla durata delle misure cautelari e alle conseguenze di una regressione procedimentale; la Corte nota che, anche se vi fossero vizi procedurali, il termine di efficacia della misura poteva essere comunque spirato, ma non è necessario approfondire perché il ricorso è stato dichiarato tardivo.
art. 591, comma 4 c.p.p.
Richiama la possibilità di rilevare d'ufficio la tardività del gravame; la Corte afferma che la tardività sarebbe rilevabile anche in questa sede.
Massime di principio
- Il termine per proporre il riesame ex art. 324 c.p.p. decorre dal momento cronologicamente anteriore tra l'esecuzione del provvedimento e la conoscenza di fatto dell'avvenuto sequestro: la "conoscenza" può essere effettiva e non solo formale.
- Una notifica PEC regolarmente pervenuta all'ente/telefono destinato all'atto (anche se indirizzata alla società) può integrare la conoscenza dell'esecuzione quando il destinatario del provvedimento sia amministratore o soggetto direttamente collegabile; la qualità soggettiva del ricevente può essere irrilevante se la notifica è effettiva nei confronti del soggetto interessato.
- La lettura dell'atto in udienza o la conoscenza da parte del difensore non sostituiscono automaticamente la conoscenza dell'imputato, salvo prova che l'avvocato abbia effettivamente comunicato l'atto al proprio assistito.
- La proposizione del riesame a un giudice incompetente o la trasmissione tramite PEC non riferibile al giudice competente può comportare inammissibilità o inefficacia dell'impugnazione, ma la questione diventa secondaria se il gravame è già tardivo.
- Se il riesame è tardivo, eventuali nullità o omissioni procedurali sulla notifica dell'avviso di udienza assumono importanza limitata perché il difetto non sanerebbe la tardività; l'eccezione di nullità potrà essere utile solo se il gravame fosse stato tempestivo.
- In situazioni simili conviene tempestivamente proporre il riesame non appena si ha conoscenza effettiva del sequestro (anche quando l'esecuzione non sia ancora formalmente completata) e, in caso di dubbi, produrre prove della mancata ricezione dell'atto o della mancata comunicazione da parte del difensore.
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