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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01912/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Liberatore è stato condannato per aver falsamente attestato, nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito 2016 pari a euro 7.716,20 mentre il reddito effettivo era di euro 13.836,20, ottenendo così il beneficio che altrimenti gli sarebbe stato precluso. Ha impugnato per Cassazione denunciando: (1) che la dichiarazione ISEE allegata fosse documento "fidefaciente" e prodotto in buona fede; (2) vizi di motivazione sui profili soggettivi, sostenendo l'assenza del dolo e invocando un errore o semplice disattenzione; (3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., atteso il modesto scarto tra reddito dichiarato e percepito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito: ha ritenuto corretta la valutazione che l'ISEE non può essere utilizzato per determinare il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio (richiamando l'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 e l'art. 1 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), e che la notevole discrepanza fra reddito autocertificato e reddito effettivo, unitamente al fatto che i redditi omessi erano riferibili al solo ricorrente e avevano determinato l'accesso al beneficio, giustificava la prova del dolo. Ha inoltre escluso che l'aggiunta della dichiarazione ISEE valga automaticamente a dimostrare natura colposa del comportamento e ha affermato che l'errore sulla nozione di reddito è inescusabile. Il motivo relativo alla tenuità è stato ritenuto generico e privo di specificità; la Corte ha inoltre osservato che la decisione di merito poggiava su più ragioni (es.: abitualità della condotta) e che il ricorrente non ha censurato tutte le ragioni che sorreggevano la decisione, rendendo inammissibile il ricorso. Condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria quantificata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 125

    Norma che integra la fattispecie di falsità/omissione nella dichiarazione ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; applicata nella sentenza come norma penale sostanziale di riferimento per la condanna.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76

    Stabilisce i redditi rilevanti per l'ammissione al gratuito patrocinio: richiamata per affermare che l'ISEE non sostituisce la determinazione del reddito indicata dall'art. 76 e che l'omissione o falsa indicazione di tali redditi integra il reato.

  • D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 - art. 1

    esclude espressamente le prestazioni «assicurate in sede di amministrazione della giustizia»

    Utilizzato per sostenere che l'ISEE non è idoneo a determinare il diritto alle prestazioni in ambito giudiziario (patrocinio a spese dello Stato).

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 95

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per indicare la configurabilità del reato quando vi sia omessa indicazione di redditi non rilevanti ai fini ISEE o imputazione indebita di deduzioni; nella decisione serve a chiarire la distinta determinazione dei redditi ai fini del patrocinio.

  • codice penale - art. 47

    Richiamato nella discussione sul possibile errore (inescusabile) in materia di nozione di reddito: la Corte ritiene l'errore inescusabile quando riguarda la normativa richiamata dalla norma incriminatrice.

  • codice di procedura penale - art. 192

    La Corte ricorda che non è ammissibile eludere i limiti dell'art. 606 c.p.p. invocando l'art. 192 per censurare la valutazione della prova in Cassazione, salvo che il vizio ricada nelle forme consentite (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).

  • codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c)

    Richiamato per spiegare i limiti delle censure di cassazione in ordine alla motivazione e alla valutazione degli elementi di prova; stabilisce le forme e i limiti entro cui possono essere dedotti vizi della motivazione.

  • codice penale - art. 131‑bis

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia svolto censure specifiche e che la Corte territoriale abbia motivato adeguatamente l'esclusione della tenuità, anche per la riconosciuta abitualità.

Massime di principio

  • L'ISEE non può essere utilizzato come criterio sostitutivo per determinare il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il richiedente deve indicare i redditi previsti dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002.
  • La dichiarazione falsa o l'omissione riguardo ai redditi rilevanti integra il reato previsto dal d.P.R. n. 115/2002; la notevole discrepanza tra reddito dichiarato e reddito effettivo e l'effettiva acquisizione del beneficio sono indici forti del dolo.
  • Il dolo richiesto può essere il dolo generico (anche dolo eventuale); non è necessaria una 'premeditazione coscienziosa'.
  • L'errore di diritto sulla nozione di reddito prevista dalla disciplina del patrocinio è, in linea giurisprudenziale, inescusabile quando la normativa è richiamata dalla norma incriminatrice.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario proporre censure specifiche e coerenti con i limiti dell'art. 606 c.p.p.; non è possibile aggirare tali limiti con generiche doglianze sull'art. 192 c.p.p.
  • La richiesta del riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede specificità e valutazione complessiva delle circostanze; l'abitualità della condotta è elemento idoneo a escludere la tenuità e, se non contestata specificamente, rende inefficace la censura.

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