Sentenza del 06/06/2017 n. 895 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Ires - Ente ecclesiastico riconosciuto avente fine di religione e di culto - Svolgimento di attività commerciale con fine di lucro - Sottoposizione agli obblighi tributari - Art.7, comma 3, L. n. 121 del 1985
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente sosteneva, in ragione della propria natura ecclesiastica e delle finalità religiose e di culto perseguite, di poter beneficiare del trattamento tributario agevolato previsto per determinati enti, inclusa la riduzione del 50% dell'aliquota IRES prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973. La controversia riguardava, in particolare, gli immobili utilizzati dall'ente per lo svolgimento di attività commerciali con fine di lucro.
La decisione
La pretesa dell'ente è stata respinta. È stato affermato che le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette al regime tributario ordinario, salvo che siano direttamente strumentali al perseguimento del fine di culto. La mera natura religiosa dell'ente non comporta automaticamente l'esenzione o l'applicazione di aliquote ridotte. Di conseguenza, gli immobili utilizzati per attività commerciali non possono beneficiare della riduzione del 50% dell'aliquota IRES prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973.
Norme richiamate
Art. 7, comma 3, legge n. 121/1985
Le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette al regime tributario ordinario, quando non sussista un rapporto di diretta strumentalità con il fine di culto.
Art. 6, d.P.R. n. 601/1973
La riduzione del 50% dell'aliquota IRES non si applica agli immobili degli enti religiosi utilizzati per attività commerciali non direttamente strumentali alle finalità di culto.
Massime di principio
- La qualificazione dell'ente come ecclesiastico o religioso non determina automaticamente l'applicazione di agevolazioni fiscali.
- Per ottenere un trattamento tributario agevolato occorre verificare concretamente la natura dell'attività svolta e il suo rapporto di diretta strumentalità con le finalità di religione o di culto.
- Le attività commerciali esercitate con fine di lucro sono normalmente soggette al regime tributario ordinario, anche se svolte da un ente religioso.
- Gli immobili appartenenti a enti ecclesiastici perdono il beneficio dell'aliquota ridotta quando sono utilizzati per attività commerciali non direttamente collegate al culto.
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese sulla sola base dello status soggettivo dell'ente.
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