Ordinanza n. 11827/2026 - Roma, Sezione 3B
Istanza sostituzione Commissario ad acta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di sostituzione del Commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ministeriali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha proposto istanza di sostituzione del Commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza definito con sentenza del TAR Lazio n. 4651/2024, avente a oggetto l'esecuzione della sentenza n. 6886/2023. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha depositato un provvedimento adottato in esecuzione della sentenza. La ricorrente ha inoltre introdotto con memoria nuovi motivi e nuove domande, che il Collegio ha ritenuto irritualmente proposti, poiché avrebbero dovuto essere formulati mediante autonomo ricorso di carattere impugnatorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sostituzione del Commissario ad acta, ritenendo che il deposito del provvedimento amministrativo adottato in esecuzione della sentenza avesse fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione sull'istanza. Il Collegio ha inoltre rilevato l'inammissibilità dei motivi e delle domande nuove introdotti con memoria, in quanto non potevano essere proposti irritualmente in tale forma, ma richiedevano un autonomo ricorso impugnatorio. Le spese della presente fase sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale avviso formulato a verbale della camera di consiglio del 3 giugno 2026
La disposizione è richiamata in relazione all'avviso alle parti circa l'inammissibilità dei motivi e delle domande nuove introdotti con memoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il deposito da parte dell'amministrazione di un provvedimento adottato in esecuzione della decisione giudiziale può far venir meno l'interesse alla decisione su un'istanza di sostituzione del Commissario ad acta, determinando il non luogo a provvedere.
- Nuovi motivi e nuove domande di natura impugnatoria non possono essere introdotti irritualmente con una memoria nel giudizio di ottemperanza, ma devono essere proposti mediante autonomo ricorso impugnatorio.
- Quando l'interesse alla decisione sull'istanza di ottemperanza viene meno per effetto dell'adozione del provvedimento amministrativo esecutivo, il giudice dispone il non luogo a provvedere e può compensare le spese della relativa fase in presenza di giustificati motivi.
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