Sentenza del 05/10/2018 n. 24413 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato le sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che avevano confermato gli avvisi di accertamento relativi al 2004 per IVA, imposte dirette, IRAP e sanzioni. Ha contestato, principalmente, la qualificazione come abuso del diritto delle operazioni contrattuali con E. Cooperativa Editoriale S.r.l., sostenendo l'esistenza di ragioni economiche effettive, la deducibilità degli ammortamenti e la legittimità della detrazione IVA. In subordine, ha denunciato l'omessa motivazione sulla detrazione IVA e la violazione delle norme in materia di cessione di denaro e detrazione dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha integralmente rigettati, confermando gli effetti delle sentenze regionali e degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che i trasferimenti di denaro fossero finanziamenti a fondo perduto, privi di una reale controprestazione, utilizzati per creare costi immediatamente ammortizzabili e per ottenere indebiti vantaggi fiscali. La Corte ha però corretto la qualificazione giuridica: non si trattava di abuso del diritto o elusione, bensì di evasione, perché le operazioni non erano reali e volute ma dissimulavano un presupposto fiscale già verificatosi. Ai fini IVA, i trasferimenti sono stati qualificati come semplici cessioni di denaro fuori campo IVA, con conseguente indetraibilità dell'IVA indicata nelle fatture. Le sanzioni sono state confermate. Le spese di lite sono state compensate, ma è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
La norma disciplina le operazioni elusive. La Corte ha chiarito che non si applica quando le operazioni non sono reali e servono a nascondere un presupposto fiscale già verificatosi: in tal caso si configura evasione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 108, comma 4
I costi e finanziamenti rilevanti per imprese di nuova costituzione non possono essere automaticamente ammortizzati prima dell'esistenza dei primi ricavi. La disposizione è stata ritenuta applicabile anche in relazione a contratti inizialmente stipulati negli anni precedenti, ma modificati e utilizzati per finanziare l'attività negli anni successivi.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. a)
Le semplici cessioni di denaro non costituiscono cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette a IVA e sono quindi fuori campo dell'imposta.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
La detrazione IVA presuppone che l'imposta sia legittimamente applicata a un'operazione soggetta a IVA. Se le somme costituiscono trasferimenti di denaro fuori campo IVA, l'imposta indicata nelle fatture non è detraibile.
Codice di procedura civile, art. 274
Consente la riunione delle cause oggettivamente e soggettivamente connesse. La Corte ha riunito i ricorsi relativi allo stesso anno d'imposta e alla medesima vicenda, escludendo procedimenti diversi per anno o elementi fattuali.
Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma
Consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata senza modificarne il dispositivo. La Corte ha sostituito il riferimento all'abuso del diritto con la corretta qualificazione della fattispecie come evasione.
Costituzione, art. 53
È richiamato quale fondamento dei principi di capacità contributiva e di contrasto alle operazioni dirette a ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, e D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, impongono il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un contratto formalmente qualificato come prestazione o gestione non corrisponde a una reale controprestazione economicamente apprezzabile, i trasferimenti possono essere riqualificati come finanziamenti o contributi a fondo perduto.
- La ripetuta modifica dei contratti e l'incremento progressivo delle somme trasferite, soprattutto se destinati a mantenere in vita un'attività senza adeguati ritorni economici, possono costituire elementi di antieconomicità e simulazione dell'operazione.
- L'abuso del diritto presuppone operazioni reali, anche se strutturate artificiosamente per ottenere un vantaggio fiscale. Se l'operazione è fittizia o dissimula costi e presupposti già esistenti, la fattispecie è di evasione e non di elusione.
- La detrazione IVA non è legittima per il solo fatto che l'imposta sia stata esposta in fattura o versata dal cedente: occorre che vi sia una reale operazione soggetta a IVA.
- La neutralità dell'IVA opera soltanto per operazioni che rientrano oggettivamente nel campo di applicazione dell'imposta; non può sanare la detrazione relativa a semplici trasferimenti di denaro fuori campo IVA.
- In sede di legittimità non è normalmente possibile rivalutare gli accertamenti economici e fattuali compiuti dal giudice di merito quando la motivazione è logica, completa e coerente.
- La qualificazione giuridica errata contenuta nella motivazione non determina necessariamente l'annullamento della sentenza se il dispositivo è corretto e la Corte può correggere la motivazione senza modificare il risultato.
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