Cassazione Penale, Sentenza n. 6577/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Castrovillari sull'area demaniale marittima consistenti in una pineta e nelle opere ivi insistenti (superficie complessiva indicata mq 33.685 e diverse opere costruite), contestate per reati legati a occupazione e innovazioni non autorizzate del demanio marittimo. Il ricorrente deduce: carenza e manifesta illogicità della motivazione circa il fumus commissi delicti; carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa il periculum in mora e la scelta e proporzionalità della misura cautelare; violazione di legge rispetto agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., artt. 81 cod. pen., 54 e 1161 cod. nav., con riferimento anche all'art. 24 del regolamento del codice della navigazione e all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen.; affermazione della natura privata dell'area sulla base di una riconsegna del 1983 e riferimenti a precedenti atti ispettivi e sequestri relativi al medesimo contesto fattuale (anni 2010-2012).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure proposte siano in massima parte ricostruzioni e valutazioni di fatto e non deduzioni di violazioni di legge: il sindacato di legittimità in sede di cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali così radicali da rendere la motivazione assente o meramente apparente. I giudici hanno ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti (innovazioni e variazioni strutturali non autorizzate e occupazione di area eccedente la concessione) e del periculum in mora (rischio di aggravamento, incremento del carico urbanistico e pregiudizio ambientale), non ritenendo idonee a prevalere le argomentazioni di fatto del ricorrente sulla natura privatistica dell'area. Per effetto della declaratoria di inammissibilità sono state poste a carico del ricorrente le spese e il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo a questioni di violazione di legge; comprende error in iudicando o in procedendo e vizi motivazionali radicali
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze; la sua violazione integra illegittimità che può rendere ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione è assente o meramente apparente
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo collegato all'obbligo di motivazione; citato per richiamare la necessità di motivazioni comprensibili e adeguate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina i soggetti legittimati alla restituzione di beni sequestrati; la difesa ha richiamato l'estensione dei soggetti aventi diritto alla restituzione, incluso il possessore o detentore
artt. 81, 633 e 639-bis cod. pen.
Norme penali richiamate nell'imputazione: artt. 633 e 639-bis riguardano rispettivamente invasione di terreni e occupazione illecita di beni demaniali; l'art. 81 in tema di concorso di reati
art. 54 e 1161 cod. nav.
Norme del codice della navigazione richiamate come fondamento della qualificazione demaniale e delle sanzioni relative alla gestione del demanio marittimo
art. 24 reg. cod. nav.
Richiamato dalla difesa in relazione alla necessità di un titolo concessorio suppletivo per alcune innovazioni; la Corte ha ritenuto che la mancata produzione di un formale titolo concessorio renda irrilevante la pretesa natura privatistica
art. 321 comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura sulla motivazione, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero valutazioni di fatto non attinenti a vizio di legge
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per l'attribuzione delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per escludere elementi di colpa nella proposizione del ricorso e per motivare la regola applicativa delle spese in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso il sindacato solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; le critiche che si limitano a rivedere valutazioni di fatto sono inammissibili
- Per rendere ammissibile un ricorso per cassazione occorre dimostrare un errore di diritto o una motivazione assente o meramente apparente, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della valutazione probatoria
- La proclamata 'riconsegna' o atto amministrativo antecedente non sostituisce, di per sé, il formale titolo concessorio previsto dalla normativa demaniale; chi contesta la demanialità deve produrre elementi giuridici formali che ne dimostrino l'alterità
- Il periculum in mora nel sequestro di aree demaniali può essere fondato sul rischio di aggravamento del pregiudizio ambientale o urbanistico e sulla possibilità di incrementare l'occupazione abusiva, e non richiede una descrizione ultra-dettagliata se la valutazione complessiva risulta logicamente motivata
- La proporzionalità della misura cautelare può essere desunta implicitamente dalla valutazione del pericolo di aggravamento e dall'entità dell'occupazione; le contestazioni puramente pragmatiche sull'impatto economico dell'interdizione sono valutazioni di merito
- Chi impugna misure cautelari legate a beni mobili o facilmente occultabili deve motivare specificamente la violazione di legge invocata; la mera affermazione della fungibilità del bene non supplisce a un errore giuridico dimostrabile
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende ai sensi delle norme processuali, salvo diversa valutazione di colpa nella proposizione del ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6554/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6556/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6557/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6559/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6560/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6565/2025 del 18/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →