Corte di giustizia, Sentenza C-239/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 luglio 2018. — Gert Teglgaard e Fløjstrupgård I/S contro Fødevareministeriets Klagecenter. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regimi di sostegno a favore degli agricoltori – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Articolo 6, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articolo 23, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Articolo 66, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Articolo 70, paragrafo 8, lettera a) – Condizionalità – Riduzione dei pagamenti diretti per inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali – Determinazione dell’anno da prendere in considerazione al fine di determinare la percentuale di riduzione – Anno in cui si verifica l’inosservanza. — Causa C-239/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, nel regime di condizionalità della PAC, la riduzione degli aiuti non va agganciata all’anno dell’accertamento, ma all’anno in cui l’infrazione è stata commessa. Le norme di attuazione indicano soltanto su quali pagamenti dell’anno di accertamento debba essere materialmente trattenuta la riduzione. Per le infrazioni del 2007-2008 accertate nel 2011, conta la disciplina vigente al momento dei fatti, distinguendo tra il regolamento n. 1782/2003 originario e quello modificato dal regolamento n. 146/2008.
Condizionalità degli aiuti agricoli: la riduzione dei pagamenti diretti va calcolata sull’anno in cui si è verificata l’inosservanza, mentre l’imputazione contabile avviene nell’anno dell’accertamento; per il periodo 2007-2008 si applicano le norme vigenti al momento della violazione.
La questione giuridica
Se, in caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali, la riduzione dei pagamenti diretti debba essere calcolata sui pagamenti dell’anno in cui si è verificata la violazione oppure su quelli dell’anno in cui la violazione è stata accertata; se la soluzione sia identica alla luce delle norme succedutesi nel tempo; e quale disciplina UE si applichi quando la violazione è avvenuta nel 2007-2008 ma l’accertamento è intervenuto nel 2011.
Principio di diritto
Le riduzioni dei pagamenti diretti per violazione delle regole di condizionalità devono essere calcolate sulla base dei pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno civile in cui la violazione è stata commessa; le disposizioni di attuazione (regolamenti n. 796/2004 e n. 1122/2009) disciplinano solo l’imputazione pratica della riduzione ai pagamenti dell’anno in cui la violazione è accertata, senza alterare la base di calcolo. Per le violazioni del 2007-2008 accertate nel 2011, si applica la normativa vigente al momento della violazione: regolamento n. 1782/2003 per il 2007 e fino al 31 marzo 2008, e il medesimo regolamento come modificato dal regolamento n. 146/2008 per il periodo 1 aprile-31 dicembre 2008.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1782/2003
- Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1782/2003
- Articolo 7, regolamento (CE) n. 1782/2003
- Regolamento (CE) n. 146/2008
- Regolamento (CE) n. 796/2004
- Articolo 66, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 796/2004
- Regolamento (CE) n. 73/2009
- Articolo 23, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 73/2009
- Articolo 24, regolamento (CE) n. 73/2009
- Regolamento (CE) n. 1122/2009
- Articolo 70, paragrafi 4 e 8, lettera a), regolamento (CE) n. 1122/2009
Condizionalità e anno di riferimento per la riduzione degli aiuti agricoli
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Østre Landsret in una controversia tra due agricoltori danesi e l’Ufficio reclami del Ministero per l’Alimentazione, relativa alla riduzione dei pagamenti diretti per inosservanza delle regole di condizionalità. Il nodo è stabilire se la sanzione debba essere calcolata sui pagamenti dell’anno della violazione oppure su quelli dell’anno in cui la violazione viene scoperta.
Contesto fattuale e procedimento principale
Dalle indagini svolte in Danimarca era emerso che numerosi agricoltori avevano acquistato fertilizzanti chimici senza corretta registrazione dell’azoto contenuto nei registri aziendali. L’agenzia danese competente aveva quindi avviato controlli e, per i ricorrenti nel procedimento principale, aveva disposto riduzioni degli aiuti applicandole ai pagamenti dell’anno di accertamento, ossia il 2011.
I ricorrenti hanno contestato tale approccio davanti al giudice nazionale, sostenendo che la riduzione dovesse essere rapportata all’anno in cui la violazione si era verificata, anche per evitare effetti finanziari imprevedibili dovuti a variazioni delle superfici ammissibili e al momento casuale del controllo.
Normativa rilevante
La Corte esamina in particolare:
- l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- l’articolo 6, paragrafo 1, come modificato dal regolamento (CE) n. 146/2008;
- l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004;
- l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- l’articolo 70, paragrafi 4 e 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 1122/2009.
Richiama inoltre il considerando 2 del regolamento n. 1782/2003 e i considerando 55-57 del regolamento n. 796/2004, oltre alle disposizioni transitorie e di abrogazione del regolamento n. 73/2009.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dal dato testuale, rilevando che una versione linguistica dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 conteneva un riferimento all’anno dell’accertamento, ma che quasi tutte le altre versioni linguistiche facevano invece riferimento all’anno in cui si è verificata l’inosservanza. In caso di divergenza tra versioni linguistiche, occorre privilegiare un’interpretazione sistematica e teleologica.
Sul piano teleologico, la condizionalità serve a incentivare il rispetto di obblighi ambientali, sanitari e agronomici, e la sanzione deve mantenere un nesso diretto con il comportamento che la giustifica. Da ciò deriva che la riduzione deve essere calcolata sui pagamenti diretti dovuti per l’anno dell’inosservanza, così da conservare la proporzionalità e la parità di trattamento tra agricoltori, evitando che la sanzione vari in modo casuale in funzione dell’anno in cui avviene il controllo.
La Corte chiarisce poi che i regolamenti di attuazione n. 796/2004 e n. 1122/2009 non modificano la regola di base: essi disciplinano soltanto l’imputazione pratica della riduzione ai pagamenti che sono stati o devono essere erogati nell’anno di accertamento. In altri termini, la base di calcolo resta l’anno della violazione, mentre la deduzione materiale avviene sui pagamenti dell’anno in cui la violazione è stata scoperta.
La stessa soluzione vale per l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, che riprende sostanzialmente la formulazione del precedente articolo 6, paragrafo 1, come modificato dal regolamento n. 146/2008.
Disciplina applicabile alle violazioni del 2007-2008 accertate nel 2011
Quanto alla terza questione, la Corte afferma che non vi è base per applicare retroattivamente il regolamento n. 73/2009. La disciplina applicabile è quella vigente al momento della violazione: il regolamento n. 1782/2003 per l’anno 2007 e per i primi tre mesi del 2008, e lo stesso regolamento come modificato dal regolamento n. 146/2008 per il periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2008.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- le riduzioni dei pagamenti diretti per violazione delle regole della condizionalità si calcolano sulla base dei pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno in cui la violazione si è verificata;
- le norme di attuazione n. 796/2004 e n. 1122/2009 consentono l’imputazione della riduzione ai pagamenti dell’anno di accertamento;
- per violazioni commesse nel 2007-2008 e accertate nel 2011 si applica la normativa vigente al momento dei fatti, distinguendo tra il regime originario del 2007 e quello modificato dal 1 aprile 2008.
Principi pratici per l’operatore
Per gli operatori del settore agricolo, la sentenza è rilevante perché evita che la misura della riduzione dipenda da eventi successivi alla violazione, come aumenti o diminuzioni delle superfici ammissibili o il ritardo del controllo. In termini applicativi, la sanzione va ancorata all’anno dell’illecito, mentre l’ufficio pagatore può materialmente recuperarla sui pagamenti dell’anno in cui l’infrazione viene constatata.
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