Sentenza n. 4283/2026 - Milano, Sezione 1
per L’ESECUZIONE DEL giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 152 del 2025, depositata e resa pubblica in data 10 febbraio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 426/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 4 giugno 2025 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 19 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 152/2025, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2022/23, per € 500,00, e condannava l’Amministrazione a renderla disponibile
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 152/2025, pubblicata il 10 febbraio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata al Ministero il 4 giugno 2025, ma non era stata eseguita. Hanno inoltre rappresentato che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione al Ministero il 4 giugno 2025, la rituale notificazione del ricorso di ottemperanza il 5 giugno 2026 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo ai ricorrenti il beneficio della Carta elettronica del docente nei termini fissati dal giudicato. Per l’ipotesi di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Non è stato liquidato compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
Accertato il giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione della pronuncia entro un termine determinato e può predisporre misure sostitutive per l’eventuale ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere alla tutela esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, l’esecuzione commissariale può avvenire utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato e notificata all’Amministrazione rimane ineseguita, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine fissato nella sentenza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, incaricato di intervenire su richiesta della parte qualora l’Amministrazione persista nell’inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
- Nell’esecuzione commissariale di obblighi di pagamento, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, possono essere utilizzati i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
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