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Sentenza

Sentenza n. 681/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici economici di cui all'art 6-bis del d.l. n.387/1987, con obbligo dell'amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti da detta disposizione;

Giustizia amministrativa202200835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e mancato ricalcolo del TFS

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già in servizio nella Polizia di Stato e collocato in quiescenza nel 2019, a domanda, con 55 anni di età e 42 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, consistenti nell'inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, nonché la condanna dell'INPS al ricalcolo del TFS, oltre interessi e rivalutazione. Dopo la liquidazione del trattamento nel 2020, il ricorrente aveva presentato una richiesta di ricalcolo senza ottenere riscontro. L'INPS ha eccepito la prescrizione e la decadenza, sostenendo inoltre l'inapplicabilità del beneficio alla fattispecie e la connessione tra i requisiti dell'art. 6-bis e la disciplina sopravvenuta della pensione di anzianità. Il ricorrente ha dedotto la sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla disposizione e l'illegittimità del mancato riconoscimento del beneficio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, ordinando all'amministrazione di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali e di corrispondere le somme aggiuntive dovute. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 6-bis disciplini autonomamente il calcolo del TFS per il personale delle forze di polizia e non possa essere sovrapposto alla disciplina dei requisiti per la pensione di anzianità. La cessazione a domanda consente il riconoscimento del beneficio quando ricorrano i requisiti espressamente indicati di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; tali requisiti non devono essere adeguati alle successive modifiche della disciplina pensionistica. Il beneficio è applicabile anche al personale della Polizia di Stato, oltre che dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non è decadenziale, ma serve a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. La prescrizione non decorre necessariamente dalla cessazione dal servizio, bensì dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; comunque, anche considerando la cessazione del 2019, il ricorso notificato nel 2022 è tempestivo. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura della controversia e della non univocità della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...

    La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali, rilevanti anche per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia che cessa dal servizio nei casi previsti e, al comma 2, anche a chi chiede il collocamento in quiescenza avendo compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Richiamato quale disposizione che estende il beneficio dei sei scatti al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997

    La previsione relativa ai sei scatti per il personale cessato a domanda, previo pagamento della contribuzione previdenziale residua, opera ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato per motivare la decisione mediante rinvio ai precedenti conformi del giudice.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 disciplina autonomamente il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS del personale delle forze di polizia e non può essere automaticamente coordinato con le successive modifiche della disciplina dei requisiti per la pensione di anzianità.
  • Per il personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, il beneficio dei sei scatti spetta quando siano stati compiuti 55 anni di età e maturati 35 anni di servizio utile, senza che debbano ricorrere ulteriori requisiti desunti dalla disciplina pensionistica sopravvenuta.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma è funzionale a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  • Il beneficio previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, nei limiti dei presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla norma.
  • Ai fini della prescrizione del diritto ai benefici economici connessi ai sei scatti nella liquidazione del TFS, il termine decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell'effetto interruttivo riconducibile al pagamento rateale.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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