Sentenza n. 738/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento dei provv. prot. n. M_D AB05933 REG2022 0312109 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312117 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0348146 del 16.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312108 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312113 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312116 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312114 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312111 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312122 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312115 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312121 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312119 dell'1.06.2022, M_D AB05933 REG2022 0312118 dell'1.06.2022, tutti notificati ai ricorrenti in data 13 luglio 2022, con i quali il Ministero Difesa – DGPM ha negato e/o prestato diniego al riconoscimento ed alla conseguente corresponsione dell'indennità di amministrazione richiesta dai ricorrenti a mezzo apposita istanza; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso; nonché consequenzialmente per l'accertamento e/o il riconoscimento dell'indennità di amministrazione di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221 in capo ai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del Ministero della Difesa relativi al riconoscimento e alla corresponsione dell'indennità di amministrazione richiesta ai sensi della legge n. 221/1988
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, ad eccezione di un luogotenente della Guardia di Finanza, erano militari dell'Arma dei Carabinieri distaccati presso la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli; uno dei ricorrenti apparteneva alla Guardia di Finanza. Essi svolgevano compiti di polizia giudiziaria e assistenza ai magistrati, presso l'Ufficio Coordinamento della Polizia Giudiziaria Militare, organismo interno analogo alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure ordinarie. Invocando il parere del Consiglio di Stato n. 334/2019, avevano chiesto il riconoscimento dell'indennità prevista dalla legge n. 221/1988. Il Ministero della Difesa ha negato la corresponsione dell'emolumento, rilevando l'assenza di una specifica disposizione normativa e l'impossibilità di attribuire nuovi trattamenti economici mediante estensione amministrativa. I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione della legge n. 221/1988, della legge n. 51/1989 e dell'art. 3, comma 60, della legge n. 537/1993, sostenendo che lo svolgimento effettivo di funzioni presso l'ufficio giudiziario, indipendentemente dall'appartenenza formale ai ruoli dell'amministrazione di provenienza, legittimasse il riconoscimento dell'indennità. Il Ministero ha chiesto il rigetto, eccependo in subordine la prescrizione decennale o quinquennale delle pretese economiche.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il giudice ha ricostruito l'evoluzione dell'indennità giudiziaria, poi denominata indennità di amministrazione, rilevando che la privatizzazione del pubblico impiego e la contrattualizzazione del trattamento economico hanno attribuito alla contrattazione collettiva un ruolo centrale e hanno fatto cessare l'efficacia delle disposizioni legislative previgenti nei settori disciplinati dai contratti collettivi. Ha quindi richiamato il più recente orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui l'indennità di amministrazione prevista dalla disciplina del comparto Ministeri ha carattere generale, fisso e ricorrente ed è collegata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del Ministero della Giustizia, non alla sola natura delle mansioni concretamente svolte presso un ufficio giudiziario. L'assegnazione di personale di Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza a una sezione o struttura di polizia giudiziaria costituisce una modalità di dipendenza funzionale dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 109 Cost. e dell'art. 56 c.p.p., ma non modifica lo status giuridico, il rapporto di lavoro o il regime retributivo dei militari, che rimangono dipendenti dell'amministrazione di provenienza. Pertanto, ai militari assegnati presso la Procura militare e addetti a funzioni di polizia giudiziaria non spetta l'indennità di amministrazione prevista per il personale del comparto Ministeri, né un'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva di tale comparto. Le oscillazioni giurisprudenziali hanno giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
Norme richiamate
legge 22 giugno 1988, n. 221
L'indennità giudiziaria, originariamente prevista per i magistrati, è stata estesa al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
La disciplina originaria dell'indennità è stata invocata dai ricorrenti, ma il giudice ha ritenuto che la successiva contrattualizzazione del pubblico impiego e la disciplina collettiva del comparto Ministeri ne impediscano l'estensione al personale militare di altri comparti.
art. 1 l. 15 febbraio 1989, n. 51
La disposizione ha esteso l'indennità al personale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, dei tribunali militari e al personale civile del Ministero della difesa distaccato presso gli uffici giudiziari della giustizia militare.
La norma riguarda le categorie espressamente indicate e non fonda il diritto del personale militare appartenente al comparto Sicurezza assegnato presso uffici giudiziari.
art. 2, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali; le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia dal relativo rinnovo contrattuale.
Il trattamento economico non può essere attribuito mediante estensione amministrativa in assenza di una previsione della contrattazione collettiva applicabile al dipendente.
art. 71, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Le norme generali e speciali indicate nell'allegato A cessano di produrre effetti in relazione ai soggetti e alle materie contemplati dai contratti collettivi.
La legge n. 221/1988 rientra tra le disposizioni la cui efficacia è stata superata, nei limiti delle materie disciplinate dalla contrattazione collettiva.
art. 109 Costituzione
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
La dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero non comporta il mutamento dello status giuridico o dell'amministrazione di appartenenza del personale.
art. 56 c.p.p.
La polizia giudiziaria si distingue nei servizi, nelle sezioni e negli ufficiali e agenti.
L'assegnazione a una sezione di polizia giudiziaria rappresenta una modalità di organizzazione della dipendenza funzionale dal pubblico ministero, senza incidere sul rapporto ordinamentale e retributivo con l'amministrazione di provenienza.
Massime di principio
- L'indennità di amministrazione prevista per il personale del comparto Ministeri non spetta ai dipendenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza assegnati presso uffici giudiziari o sezioni di polizia giudiziaria, quando il loro rapporto di lavoro con l'amministrazione di provenienza permane immutato.
- L'assegnazione del personale di polizia giudiziaria presso una procura determina una dipendenza funzionale dal pubblico ministero, ma non modifica lo status giuridico, l'amministrazione di appartenenza né il regime retributivo del dipendente.
- Ai fini dell'attribuzione di un trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri è dirimente la specifica posizione ordinamentale del dipendente e non il solo svolgimento di mansioni presso un ufficio giudiziario.
- Dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, nuovi trattamenti economici o incrementi retributivi non possono essere attribuiti mediante estensione amministrativa in assenza di una previsione normativa ancora efficace o di una disposizione della contrattazione collettiva applicabile al dipendente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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