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Ordinanza

Ordinanza n. 11545/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 11236/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 16952/2014, pubblicata in data 18.12.2015, notificata in data 06.05.2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202509961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non documentata esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 11236/2015

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 11236/2015 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, chiedendo anche la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Con una precedente ordinanza il TAR aveva concesso all'Amministrazione un rinvio per consentirle di depositare le attestazioni dell'avvenuto pagamento di quanto previsto dal decreto dell'AT di Roma adottato in esecuzione della sentenza. Alla successiva camera di consiglio, tuttavia, l'Amministrazione non aveva ancora prodotto la documentazione richiesta. Anche il ricorrente aveva sollecitato il deposito del prospetto analitico del pagamento.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione non ha depositato le attestazioni di pagamento necessarie a dimostrare l'integrale esecuzione del giudicato. Ha quindi disposto un ulteriore rinvio della trattazione alla camera di consiglio dell'11 novembre 2026, per consentire ai Ministeri resistenti di depositare la documentazione comprovante il pagamento. La richiesta di fissazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è stata ancora decisa.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di astreinte o misura pecuniaria coercitiva a favore della parte ricorrente; la relativa domanda non è stata ancora definita.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione deduce l'avvenuta esecuzione del giudicato ma non deposita la documentazione comprovante il pagamento o l'adempimento, il giudice può rinviare la trattazione per consentire il completamento della prova dell'esecuzione, senza dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza presuppone che l'integrale esecuzione del giudicato risulti documentalmente accertata; il mero richiamo a un atto amministrativo adottato in esecuzione non è sufficiente se manca la prova dell'effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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