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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3270/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza di parziale riforma della Corte d'Appello di Catania che aveva escluso la continuazione tra più reati e ridotto la pena. Il ricorrente contestava l'insufficienza e l'illogicità della prova: sosteneva che lo stupefacente rinvenuto su un quad parcheggiato in pubblica via e in un contenitore vicino a un edificio confinante non era nella sua disponibilità né di sua proprietà, che le risultanze (relazione dei carabinieri e sommarie testimonianze di vicini) non dimostravano la sua responsabilità, e che elementi trovati in casa (bilancino, denaro) non erano idonei a provare l'uso dello stupefacente per lo spaccio. Inoltre contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva qualificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero giudizi di merito e valutazioni probatorie non sindacabili in sede di legittimità, non essendo state indicate carenze strutturali della motivazione della Corte di appello (mancanza totale, apparente o manifestamente illogica) né elementi processuali decisivi ignorati. Il primo motivo è stato considerato non consentito e manifestamente infondato; il secondo motivo manifestamente infondato relativamente alle attenuanti generiche e alla recidiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende. (In precedenza il G.U.P. di Caltagirone lo aveva condannato per violazione dell'art. 73, co.1 T.U. Stup.; la Corte d'Appello aveva escluso la continuazione e ridotto la pena.)

Norme richiamate

  • Testo Unico stupefacenti - art. 73, co. 1

    Norma base contestata in primo grado: punisce il possesso/traffico di sostanze stupefacenti; è la fattispecie materialmente contestata all'imputato e costituisce il titolo della condanna di merito

  • Codice di procedura penale - art. 606

    Disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte richiama i limiti di sindacato imposti dall'art. 606 (in particolare le censure sulla motivazione ammissibili solo se configurano vizi gravi come mancanza, apparente o manifesta illogicità)

  • Codice penale - art. 133

    Riferimento richiamato in tema di attenuanti generiche: il giudice di merito valuta la loro concessione in base agli elementi ritenuti decisivi e tale valutazione è in genere insindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria o illogica

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove salvo che emerga una mancanza totale, apparente o manifesta illogicità della motivazione o l'ignoranza di atti processuali decisivi
  • Elementi indiziari e massime di esperienza sono valutabili dal giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se usati in modo non riconducibile a massime empiriche corrette (ossia se si fondano su ipotesi astratte o non verificabili)
  • La mera assenza di prova di proprietà o uso esclusivo di un bene (es. veicolo o luogo) non esclude automaticamente l'attribuzione di responsabilità se l'insieme degli elementi (luogo del rinvenimento, disponibilità, strumenti, denaro, comportamenti) consente una ricostruzione logica e motivata
  • Il diniego delle attenuanti generiche è di competenza del giudice del merito; in cassazione può essere censurato solo per motivazione contraddittoria, illogica o omissiva rispetto agli elementi decisivi indicati dall'art. 133 c.p.
  • La qualificazione della recidiva richiede motivazione specifica e pertinente; la semplice possibilità di diversa valutazione non è sufficiente per ritenere viziata la decisione
  • In ricorsi per cassazione è essenziale circoscrivere le censure ai vizi di motivazione ammessi dall'art. 606 c.p.p.; critiche generiche all'insufficienza della prova o richieste di rivalutazione integrale del materiale probatorio saranno di norma inammissibili

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