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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05582/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva agito in giudizio contro la banca e contro il dipendente dell'intermediario che aveva seguito l'operazione, chiedendo dichiararsi la nullità di tre contratti di swap conclusi tra febbraio e giugno 2004 per violazione degli obblighi informativi oppure per mancanza di causa, sotto il profilo dell'insussistenza dell'alea, e in subordine la risoluzione per inadempimento, sostenendo anche l'irrilevanza della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 del regolamento intermediari. La Corte d'appello aveva rigettato tutte le domande: aveva ritenuto che la violazione degli obblighi informativi non determini nullità ma, al più, inadempimento; che la natura aleatoria dei contratti non fosse contestabile per le modalità di determinazione del differenziale ancorate all'oscillazione dell'Euribor; e che la presunzione derivante dalla dichiarazione ex art. 31 reg. intermediari non fosse stata superata. In cassazione la società ha proposto tre motivi contro tale decisione, ma la Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata unitamente alla copia notificata della stessa, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto che, poiché la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza le era stata notificata, era onerata del deposito, nel termine di legge, della copia della sentenza munita della relata di notifica; tale omissione non poteva essere sanata né dalla mera disponibilità del dato negli atti, né dalla prova di resistenza, né dalla mancata contestazione della controparte. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e ha dichiarato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il deposito della copia della sentenza impugnata deve essere accompagnato, quando la sentenza risulti notificata, dalla relata di notificazione; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione documentale non consente di recuperare l'omissione del deposito della relata oltre il termine perentorio dell'art. 369 c.p.c.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Il controllo della tempestività dell'impugnazione rileva ai fini della prova di resistenza, ma in ogni caso non sana l'omissione processuale contestata.

  • art. 285 c.p.c.

    La notificazione della sentenza ai sensi di tale norma è il fatto processuale che fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel ragionamento della Corte d'appello per affermare che la violazione degli obblighi informativi integra, al più, inadempimento, non nullità.

  • art. 31 Reg. intermediari

    La dichiarazione rilasciata ai sensi di questa disposizione genera una presunzione che, secondo la Corte d'appello, non era stata vinta dalle allegazioni della parte interessata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di improcedibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, se la parte afferma che la sentenza impugnata le è stata notificata, deve depositare entro il termine di legge anche la relata di notificazione della copia della sentenza; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • L'omissione del deposito della relata di notifica non è sanabile con una produzione tardiva, né può essere neutralizzata dalla mera disponibilità del documento negli atti o dalla mancata contestazione della controparte, perché il controllo della tempestività dell'impugnazione è presidio di ordine pubblico processuale.
  • Nei contratti derivati, la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario non determina di per sé la nullità del contratto, potendo semmai integrare un inadempimento rilevante sul piano risarcitorio o risolutorio; tuttavia, nel caso deciso tale profilo non è stato esaminato nel merito per l'arresto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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