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Sentenza

Sentenza n. 853/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del Decreto n. -OMISSIS- emesso in data 08.04.2022 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Previdenza Militare e della Leva II Reparto – 7° Divisione – 1 Sez. - e notificato al ricorrente in data 13.04.2022 unitamente alla copia del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in esso citato e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con conseguente diniego del diritto del ricorrente alla liquidazione dell'equo indennizzo e successive occorrende.

Giustizia amministrativa202200501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della liquidazione dell'equo indennizzo, fondato sul parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza e stereotipia della motivazione, sostenendo che il Comitato di verifica non avrebbe adeguatamente considerato la gravosità del servizio militare prestato, in particolare il servizio di guardia e vigilanza armata svolto per una settimana nel gennaio 2020, con turni di 24 ore di servizio e 24 ore di recupero, responsabilità di capo-muta, riduzione del riposo ed elevato stress psicofisico. Ha sostenuto che tali condizioni avrebbero avuto efficacia causale o concausale rispetto all'emorragia cerebrale manifestatasi il 12 gennaio 2020. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il ricorrente ha chiesto anche l'acquisizione di documentazione interna relativa al servizio di guardia, l'ammissione di prova testimoniale scritta e lo svolgimento di verificazione o consulenza tecnica, al fine di dimostrare il nesso eziologico tra servizio e infermità. Il Comitato aveva escluso la dipendenza da causa di servizio, qualificando l'infermità come evento morboso acuto riconducibile alla rottura di vasi cerebrali e rilevando l'assenza di traumi o di specifiche condizioni di servizio dotate di efficacia causale o concausale determinante.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e rappresenta la sintesi conclusiva di valutazioni medico-legali, amministrative e di servizio. Il sindacato giurisdizionale resta quindi estrinseco e riguarda la logicità, congruità e sufficienza della motivazione, nonché l'eventuale presenza di errori di fatto, travisamenti, manifeste irragionevolezze o palesi incongruenze; il giudice non può sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell'organo tecnico competente. Nel caso concreto, il Comitato disponeva del rapporto informativo del Comando, che ricostruiva la carriera, le attività svolte e il servizio di guardia immediatamente precedente l'evento. Il rapporto evidenziava che il malore si era verificato presso l'abitazione del militare, in fase di recupero psicofisico, e che durante il servizio non erano emersi traumi, malesseri o circostanze anomale direttamente riferibili all'insorgenza della patologia. La dedotta gravosità del servizio, lo stress fisiologicamente connesso alle mansioni operative e la prossimità temporale tra servizio ed evento non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare una concausa efficiente e determinante. Occorrono fatti di servizio specifici, oggettivamente provati, eccedenti le ordinarie condizioni della prestazione e dotati di concreta attitudine causale. Anche la lunga carriera, le missioni all'estero, l'assenza di alcuni fattori di rischio personali e la relazione medico-legale di parte non hanno dimostrato l'illegittimità del parere. Il TAR ha escluso il travisamento derivante dal riferimento del Comitato a possibili fattori eziologici generali, poiché tali riferimenti non costituivano accertamenti storici sulle condizioni personali del ricorrente. È stata respinta anche la censura relativa all'omesso preavviso di rigetto: nel procedimento speciale disciplinato dal d.P.R. 461/2001, caratterizzato dal rilievo centrale del parere del Comitato, non è stato ritenuto necessario un ulteriore contraddittorio procedimentale; comunque, il ricorrente non aveva indicato elementi nuovi e decisivi che avrebbe potuto apportare. Le istanze istruttorie sono state respinte perché esplorative o non decisive: la documentazione già acquisita ricostruiva il servizio, la prova testimoniale non avrebbe dimostrato il nesso eziologico e verificazione o consulenza tecnica non potevano essere utilizzate per sostituire il giudizio tecnico del Comitato in assenza di specifici indici di illogicità o inattendibilità. Sono state respinte anche le domande consequenziali di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di riconoscimento dell'equo indennizzo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 28 luglio 2011, n. 461

    La disciplina speciale del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio attribuisce rilievo centrale al parere del Comitato di verifica, al quale l'Amministrazione deve conformarsi salvo la richiesta di un ulteriore parere nei casi previsti; richiede la dimostrazione di fatti di servizio specifici e qualificati dotati di concreta efficacia causale o concausale.

  • art. 14 d.P.R. 28 luglio 2011, n. 461

    Consente all'Amministrazione di richiedere un ulteriore parere nel procedimento, secondo quanto richiamato dalla sentenza.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La censura per omessa comunicazione del preavviso di rigetto è stata respinta, ritenendo prevalente la disciplina speciale del procedimento e comunque non dimostrata l'esistenza di elementi nuovi e decisivi che il ricorrente avrebbe potuto introdurre.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe con riguardo alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, in relazione alla natura sanitaria dei dati, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto nei limiti della manifesta illogicità, dell'incongruenza, del travisamento dei fatti, dell'errore evidente o dell'omessa considerazione di circostanze decisive; il giudice non può sostituire una propria valutazione medico-legale a quella dell'organo tecnico competente.
  • Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la mera gravosità ordinaria delle mansioni militari, la fisiologica esposizione a stress e la prossimità temporale tra servizio e manifestazione della patologia non sono sufficienti: occorrono fatti di servizio specifici, oggettivamente provati, eccedenti le condizioni ordinarie della prestazione e dotati di concreta efficacia causale o concausale efficiente e determinante.
  • L'assenza o la mancata prova di possibili cause personali o alternative della patologia non dimostra, di per sé, la dipendenza dal servizio, poiché l'onere probatorio richiede l'individuazione positiva di circostanze di servizio specifiche e causalmente rilevanti.
  • Una relazione medico-legale di parte non è sufficiente a superare il parere del Comitato di verifica quando quest'ultimo sia sorretto da un percorso logico riconoscibile e non manifestamente erroneo; la diversa opinione tecnica difensiva attiene al merito della valutazione e non giustifica, da sola, una consulenza o verificazione giudiziale.
  • Nel procedimento speciale per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il parere del Comitato di verifica e la documentazione istruttoria acquisita possono rendere non necessario un ulteriore contraddittorio procedimentale; in ogni caso, la censura per omesso preavviso di rigetto non è decisiva se il ricorrente non indica quali elementi nuovi, ulteriori e rilevanti avrebbe potuto introdurre.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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