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Sentenza

Sentenza n. 32/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia 1) del decreto del Preside della Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano n. rep. -OMISSIS- del -OMISSIS-, pubblicato in Albo 15.7.2025-15.8.2025, numero di pubblicazione -OMISSIS- di “Approvazione delle graduatorie dei procedimenti di selezione per l’incarico di docenza a contratto: E-3; DA-8; DA-3; DPD1B; D-PD1AI; D-PD2AI”, relativamente alla graduatoria per l’insegnamento DA-3; 2) della graduatoria per l’insegnamento DA-3 (Tipografia e grafica Group B), approvata con decreto del Preside della Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano n. rep. -OMISSIS- del -OMISSIS-; 3) del verbale della Commissione -OMISSIS- dell’-OMISSIS-; 4) del verbale della Commissione -OMISSIS- del -OMISSIS-; e di ogni altro atto presupposto non conosciuto, connesso, consequenziale, richiamato, implicito, con declaratoria dell’efficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché per il risarcimento del danno conseguente alla perdita economica e curricolare accademica sofferta dal ricorrente per la mancata stipula del contratto di docenza;

Giustizia amministrativa202500215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di approvazione della graduatoria, graduatoria e verbali della commissione relativi alla selezione per l'incarico di docenza a contratto nell'insegnamento DA-3 - Tipografia e grafica Group B

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a selezione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, secondo classificato con 62 punti contro i 63 del controinteressato, ha impugnato gli atti della selezione, deducendo la violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, dell'art. 23 l. 240/2010, dell'art. 5 del regolamento di Ateneo e del bando, nonché eccesso di potere. Con il primo motivo ha contestato l'attribuzione dello stesso punteggio massimo per il criterio dell'approccio didattico a tutti i candidati, nonostante la commissione avesse espresso per il ricorrente un giudizio "sehr gut" e per gli altri candidati un giudizio soltanto "gut". Con il secondo motivo ha censurato la mancata predeterminazione dei sottocriteri e dei relativi pesi per la valutazione dei progetti realizzati, criterio generico cui il bando assegnava fino a 30 punti su 55, nonché l'incomprensibilità e l'incongruenza dei punteggi attribuiti. Con il terzo motivo ha denunciato l'assenza di criteri di valutazione e di motivazione dei punteggi assegnati al colloquio, che valeva 25 punti e aveva consentito al controinteressato di superarlo, nonostante il ricorrente avesse ottenuto un punteggio superiore nella valutazione dei titoli. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la procedura era interamente gestita dall'autonoma università non statale.

La decisione

Il Collegio ha estromesso il Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenendolo estraneo agli atti impugnati: l'ateneo non statale dispone di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale e il Ministero esercita soltanto funzioni generali di vigilanza, senza poteri di ingerenza nella singola procedura. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il criterio dei "progetti realizzati", cui il bando attribuiva fino a 30 punti, era formulato in modo eccessivamente generico e non indicava parametri idonei a guidare la valutazione. La commissione avrebbe dovuto predeterminare, prima dell'esame dei progetti, criteri guida o motivazionali e i relativi elementi di applicazione; non avendolo fatto, ha reso non ricostruibile l'iter logico dei punteggi. È stata inoltre ritenuta illogica l'attribuzione dello stesso punteggio massimo per l'approccio didattico a candidati accompagnati da giudizi qualitativi differenti. Anche i punteggi del colloquio sono stati annullati: il colloquio costituiva una prova valutativa sostanziale, ma né il bando né la commissione avevano predeterminato criteri di valutazione e la relativa colonna motivazionale era rimasta vuota. Il giudizio numerico è sufficiente solo quando sia raccordabile a criteri previamente stabiliti; in mancanza, non consente il controllo di coerenza, ragionevolezza e attendibilità della valutazione. Le motivazioni postume dell'università non possono sanare il deficit motivazionale. Sono stati annullati il decreto di approvazione della graduatoria, la graduatoria e i verbali nella parte relativa ai criteri dei progetti realizzati e dell'approccio didattico e al colloquio. In esecuzione della sentenza, l'università dovrà entro 20 giorni nominare una nuova commissione, predeterminare i criteri guida, rinnovare le valutazioni dei progetti e dell'approccio didattico, rieditare il colloquio e formare una nuova graduatoria. La domanda di risarcimento per equivalente è stata dichiarata inammissibile allo stato degli atti, poiché l'annullamento e la riedizione del potere costituiscono risarcimento in forma specifica; il danno per equivalente potrà essere valutato soltanto se, dopo la riedizione, il ricorrente risulterà primo ma non otterrà comunque l'incarico. La Libera Università di Bolzano è stata condannata alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori; spese compensate nei confronti del Ministero e del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    imparzialità e buon andamento

    Impone che la valutazione comparativa sia governata da criteri idonei a contenere la discrezionalità tecnica e a garantire trasparenza, imparzialità e par condicio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede una motivazione idonea a rendere ricostruibile l'iter logico seguito dalla commissione; il solo punteggio numerico non basta quando manchino criteri previamente determinati.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica autonoma statuizione su tale norma.

  • art. 23 l. 240/2010

    I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo ... che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

    Le selezioni per contratti di docenza devono assicurare valutazione comparativa e pubblicità, secondo procedure regolate dall'ateneo.

  • art. 5, comma 3, lett. j), Regolamento per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica integrativa

    Qualora non fossero già previsti nel bando di selezione, i criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione giudicatrice ... prima dell'inizio della valutazione delle candidate e dei candidati.

    Quando il bando non stabilisce criteri sufficientemente dettagliati, la commissione deve elaborarli preventivamente, prima di valutare i candidati.

  • art. 5, comma 6, Regolamento per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica integrativa

    La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale delle candidate e dei candidati, riportato nel verbale.

    La valutazione deve essere accompagnata da un giudizio motivato verbalizzato; l'assenza di qualsiasi motivazione rende illegittimi i punteggi del colloquio.

  • art. 17, comma 120, l. 127/1997

    Richiamato quale fondamento dell'istituzione dell'università non statale di Bolzano e della sua autonomia, con sottoposizione alla vigilanza ministeriale.

  • l. 243/1991

    Le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33 ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.

    Conferma l'autonomia degli atenei non statali e il carattere generale della funzione ministeriale di vigilanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle selezioni comparative per incarichi di docenza universitaria, quando il bando prevede un criterio generico associato a un punteggio significativo e non stabilisce parametri sufficientemente dettagliati, la commissione deve predeterminare, prima della valutazione, criteri guida o motivazionali idonei a orientare l'attribuzione dei punteggi tra il minimo e il massimo previsto.
  • La predeterminazione dei criteri di valutazione è necessaria per contenere la discrezionalità tecnica della commissione, garantire imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio e consentire il successivo sindacato giurisdizionale sulla ragionevolezza, linearità e attendibilità delle valutazioni.
  • Il punteggio numerico può valere come motivazione soltanto quando sia raccordabile a criteri di valutazione previamente fissati e consenta di ricostruire la graduazione e l'omogeneità dei giudizi; in assenza di tali criteri, il punteggio è insufficiente e l'atto valutativo è illegittimo.
  • Quando il colloquio costituisce una prova valutativa sostanziale e incide in misura significativa sulla graduatoria, la commissione deve predeterminarne i criteri e riportare nel verbale almeno una motivazione sintetica dei punteggi; l'omissione impedisce il controllo sulla coerenza tra prestazione e voto.
  • È illegittima l'attribuzione dello stesso punteggio a candidati accompagnati da giudizi qualitativi differenti, quando tale uniformità non sia logicamente spiegata e risulti incoerente con le annotazioni motivazionali della commissione.
  • L'annullamento degli atti di una selezione e la riedizione del potere secondo le statuizioni conformative integrano, allo stato, il risarcimento in forma specifica; la domanda di risarcimento per equivalente resta valutabile solo se, dopo la rinnovazione, il candidato risulti vincitore ma non ottenga comunque l'incarico.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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