Cassazione Penale, Sentenza n. 11294/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso lamentava: (1) vizi di motivazione ed erronea valutazione delle prove da parte della Corte d'appello, in particolare la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (nonché di Ramil, deceduto) senza riscontri esteriori, la mancata considerazione di riscontri negativi come l'esito della perquisizione domiciliare e l'assenza del verbale di fonoregistrazione e della testimonianza di Maria Richelle Laguerta; si criticava altresì la mancata valutazione di una memoria difensiva. (2) Erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. e difetto di motivazione nella negazione delle attenuanti generiche, oltre a indebita valutazione della scelta dell'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la doglianza generica con riferimento alla memoria non indicandone il contenuto decisivo; ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato l'attendibilità della persona offesa e che l'assenza di riscontri materiali non rende automaticamente inattendibile il suo racconto. Ha precisato che la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti né sostituirsi al giudice sulla ponderazione delle prove. Sul secondo motivo ha ritenuto insufficiente la specificità della censura: i giudici di merito hanno legittimamente negato le attenuanti per mancanza di elementi positivi. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla refusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3.167,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato come strumento procedurale che può essere utilizzato per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte ha ritenuto che, pur essendo prevista tale procedura, il ricorrente non ha indicato come la mancata acquisizione documentale avrebbe inciso decisivamente sulla prova.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato per delimitare il controllo della Cassazione sulla motivazione: non consente al giudice di legittimità di sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio, ma solo di verificare la tenuta logico-argomentativa della motivazione.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione alla contestazione sulla concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito possano legittimamente negarle in assenza di elementi positivi favorevoli.
art. 133 cod. pen.
Rilevante ai criteri di determinazione delle attenuanti generiche; la Corte ha considerato corretta l'applicazione dei criteri e la valutazione negativa data la mancanza di elementi favorevoli.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente all'inammissibilità del ricorso.
L. n. 46 del 2006
Richiamata per ricordare le modifiche normative che hanno inciso sul giudizio di legittimità (in particolare sul ruolo dell'art. 606 c.p.p.); la Corte sottolinea i limiti del controllo della Cassazione dopo tali modifiche.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole fondare la responsabilità penale se la loro attendibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca risultano adeguatamente valutate dal giudice; possono richiedersi riscontri estrinseci solo nella misura necessaria a escludere un intento calunniatorio, non per provare ogni elemento del fatto.
- La Cassazione non è luogo per una nuova valutazione dei fatti: i giudizi sulla credibilità e sulla ponderazione delle prove compiuti dai giudici di merito sono sottratti a revisione in sede di legittimità se la motivazione è logicamente rispondente.
- La censura per omesso esame di una memoria difensiva in sede di merito è ammissibile in Cassazione solo se il ricorrente indica con specificità il contenuto della memoria e dimostra la sua concreta idoneità a scardinare la decisione impugnata.
- L'assenza di riscontri materiali (es. esito perquisizione, documenti mancanti) non determina automaticamente l'inattendibilità della testimonianza; va valutata nel complesso delle emergenze processuali.
- La negazione delle attenuanti generiche è legittima quando dai fatti non emergono elementi positivi specifici a favore dell'imputato; la critica generica alla mancata concessione delle attenuanti è inadeguata se non accompagnata da concrete indicazioni.
- Proporre ricorso infondato o generico in Cassazione può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi delle norme processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11211/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11212/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11214/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11215/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11216/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →