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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1716/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in Cassazione per censurare la sentenza di conferma della condanna per truffa aggravata: 1) violazione dell'art.99 c.p. per presunta errata applicazione della recidiva a causa di due certificati del casellario (uno a nome "Catalfo Paolo" con condanne e uno a nome "Catalfo Paolo Giuseppe" senza condanne) che potrebbero riferirsi a persone diverse; 2) motivazione illogica e contraddittoria sulla sussistenza della recidiva e mancata verifica del nesso qualificato tra precedenti e reato; 3) violazione dell'art.161 c.p. per errata determinazione del termine di prescrizione, calcolato assumendo l'applicazione della recidiva; 4) violazione degli artt.133, 163 e 164 c.p. per carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulle conseguenze sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (identità anagrafica dubbia tra i due certificati del casellario). Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per compiere mirati accertamenti preliminari: verificare se "Catalfo Paolo" e "Catalfo Paolo Giuseppe", nati entrambi a Leonforte il 16/03/1964, siano la stessa persona e, una volta corretta l'identificazione anagrafica, accertare se all'imputato debbano essere attribuiti i precedenti penali riportati in un solo certificato. Per tali ragioni gli altri motivi non sono stati affrontati nel merito e rimangono rispetto alla nuova cognizione del giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Rilevanza ai fini dell'aumento di pena per recidiva; il ricorso contestava l'applicazione della recidiva perché nei certificati del casellario vi era incertezza sull'identità dell'imputato. La Cassazione ha ritenuto che, in presenza di dubbio anagrafico, non possa essere data per acquisita l'applicazione della recidiva senza prima chiarire l'identità.

  • art. 161 cod. pen.

    Regola sull'interruzione e sul computo della prescrizione quando intervengono fatti che ne incidono la durata. La Corte ha osservato che il calcolo del dies ad quem della prescrizione fatto dalla Corte territoriale assumeva l'esistenza della recidiva; se la recidiva venisse esclusa la prescrizione potrebbe risultare diversa, per cui la questione va riesaminata dopo la verifica sull'identità e sui precedenti.

  • artt. 133, 163 e 164 cod. pen.

    Norme relative all'individuazione del minimo edittale, alle circostanze attenuanti e alla sospensione condizionale della pena. La censura riguardava l'omessa o insufficiente motivazione in ordine al diniego delle attenuanti e alle conseguenze sul trattamento sanzionatorio; la Cassazione non ha deciso nel merito perché ha ritenuto prioritaria la questione anagrafica e della recidiva.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto; nella documentazione del casellario era annotato un proscioglimento ai sensi dell'art.131-bis in un procedimento a carico di "Catalfo Paolo Giuseppe", elemento richiamato dalla Corte territoriale come indizio aggiuntivo ma ritenuto dalla Cassazione insufficiente a dirimere il dubbio di identità.

Massime di principio

  • Quando nei certificati del casellario compaiono nominativi simili o duplicati con dati coincidenti è obbligatorio accertare preliminarmente e con mezzi amministrativi e anagrafici l'identità della persona prima di applicare aumenti di pena fondati sulla recidiva.
  • L'applicazione della recidiva richiede certezza sull'identità e sulla riconducibilità dei precedenti: dubbi anagrafici impediscono l'utilizzo automatico dei precedenti ai fini del cumulo o dell'aumento.
  • Il calcolo della prescrizione può dipendere dall'applicazione della recidiva (e degli effetti di interruzione); pertanto la verifica sulla recidiva è preliminare rispetto a ogni determinazione sul termine prescrizionale.
  • Il giudice d'appello deve fornire motivazione specifica e puntuale quando respinge le censure sulla recidiva o sul riconoscimento di circostanze attenuanti; motivazioni meramente deduttive o basate su indizi non approfonditi possono essere ritenute insufficienti in Cassazione.
  • Accertamenti anagrafico-amministrativi (es. controllo di documenti di identità, corrispondenza dei dati anagrafici, riscontri presso Uffici dello Stato civile o casellario) sono strumentali e prioritari rispetto a questioni processuali successive perché determinano l'effettiva titolarità dei precedenti penali.

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