Cassazione Civile, Ordinanza n. 02505/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha respinto il primo e il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame della questione urbanistica-edificatoria e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti in materia di indennità di espropriazione per terreni di proprietà della società ricorrente. Nel primo giudizio la proprietaria aveva chiesto alla Corte d'appello di determinare il valore del bene come area edificabile e non agricola, assumendo che il decreto di esproprio fosse intervenuto quando la Commissione provinciale aveva espresso solo una stima provvisoria. Nel secondo giudizio la stessa proprietaria aveva dedotto che la stima definitiva della Commissione provinciale era stata formata prima della proposizione dell'opposizione e che l'ente espropriante, pur conoscendola, non l'aveva contestata nel termine di legge, con conseguente decadenza dal diritto di opporsi. La Corte d'appello aveva ritenuto, da un lato, carente la legittimazione passiva dell'ente consortile rispetto alla seconda causa per effetto del trasferimento di un ramo aziendale ferroviario, ma aveva reputato tale profilo sostanzialmente irrilevante perché la lite riguardava comunque la determinazione dell'indennità; dall'altro lato aveva escluso che vi fosse stata accettazione della stima definitiva e aveva affermato l'inedificabilità dei terreni, qualificando l'edificabilità prevista dalla variante come solo pubblica e non privata. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111 c.p.c. e 2560 c.c., sostenendo che l'alienante del ramo d'azienda non era liberato dai debiti anteriori al trasferimento e dunque restava passivamente legittimato; 2) violazione dell'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 29 del d.lgs. 150/2011, sostenendo che la stima definitiva, essendo anteriore alla causa e conosciuta dall'espropriante, avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma opposizione, altrimenti divenendo incontestabile; 3) violazione dell'art. 32 del D.P.R. 327/2001, lamentando che il vincolo urbanistico fosse solo conformativo e non espropriativo, e che le opere previste potessero essere realizzate anche da privati, con conseguente vocazione edificatoria del suolo. La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo corretta la ratio decidendi della Corte d'appello secondo cui, una volta instaurato il giudizio di opposizione alla stima provvisoria, la controversia ha per oggetto l'accertamento e la quantificazione dell'indennità dovuta, sicché la stima definitiva della Commissione, anche se anteriore o conosciuta in corso di causa, non richiede una distinta opposizione e non incide sul giudizio già pendente; ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo apodittica l'affermazione della Corte territoriale sulla sola edificabilità pubblica, poiché la destinazione a infrastruttura di interesse pubblico non esclude di per sé la realizzabilità delle opere ad iniziativa privata e occorre verificare in concreto se la disciplina urbanistica consentisse l'edificazione privata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione sulla legittimazione passiva; la Corte non lo ritiene decisivo perché la ratio della sentenza d'appello è l'irrilevanza della questione rispetto al giudizio di determinazione dell'indennità.
art. 2560 c.c.
in caso di trasferimento d'azienda l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, salvo consenso dei creditori; la Corte riconosce che il rilievo della ricorrente è corretto ma non decisivo ai fini della decisione d'appello.
art. 54 del D.P.R. 327/2001
richiamato in tema di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio; la Corte afferma che il giudizio di opposizione, anche se promosso contro la stima provvisoria, ha per oggetto l'accertamento giudiziale del quantum dovuto.
art. 29 del d.lgs. 150/2011
norma richiamata dalla ricorrente in relazione al rito dell'opposizione alla stima; la Corte ribadisce che la stima definitiva non richiede una specifica ulteriore opposizione se il giudizio sul quantum è già pendente.
art. 32 del D.P.R. 327/2001
la Corte afferma che la destinazione urbanistica a opere di interesse pubblico non esclude automaticamente la vocazione edificatoria del suolo; occorre verificare in concreto se l'edificazione fosse realizzabile anche da privati.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la controversia ha ad oggetto l'accertamento giudiziale del quantum dovuto, non l'annullamento dell'atto di stima; perciò la successiva o preesistente stima della Commissione non esige, di regola, una separata impugnazione se il giudizio sul valore è già pendente e l'espropriante vi ha già svolto le proprie difese.
- La sopravvenuta conoscenza, nel corso del processo, della stima definitiva della Commissione provinciale non è idonea a mutare la natura del giudizio già instaurato né a rendere necessaria una ulteriore opposizione autonoma, poiché la decisione del giudice sull'indennità prevale comunque sulla quantificazione amministrativa.
- In tema di trasferimento d'azienda, il profilo della legittimazione passiva dell'alienante rispetto a debiti anteriori al trasferimento va distinto dalla questione della rilevanza della medesima parte nel processo: la non decisività della legittimazione può rendere irrilevante l'errore sul punto se la ratio della decisione è fondata sull'oggetto sostanziale della lite.
- Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la mera destinazione del suolo a infrastrutture o opere di interesse pubblico non basta a escludere la vocazione edificatoria; occorre accertare in concreto se la disciplina urbanistica consenta la realizzazione delle opere anche ad iniziativa privata.
- Un vincolo urbanistico non è qualificabile come meramente espropriativo solo perché l'opera programmata ha funzione pubblica: la vocazione edificatoria sussiste quando la trasformazione del suolo è consentita, sia pure con tipologia vincolata, anche da soggetti privati.
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