Corte di giustizia, Sentenza C-677/18
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 dicembre 2019. — Amoena Ltd contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 6212 e 9021 – Reggiseni post mastectomia – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 – Validità – Nozione di “accessori” – Leale cooperazione. — Causa C-677/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte è stata chiamata a valutare la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167, che classifica i reggiseni post mastectomia nella voce 6212 NC. Ha escluso sia l’errore manifesto sia la violazione del principio di leale cooperazione, ritenendo che tali prodotti, per le loro caratteristiche oggettive, siano reggiseni e non accessori di protesi. Il regolamento è stato quindi dichiarato non invalido.
Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 sulla classificazione doganale dei reggiseni post mastectomia nella voce 6212 della nomenclatura combinata anziché nella voce 9021 come accessori di protesi.
La questione giuridica
Se il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 sia invalido perché: 1) avrebbe commesso un errore manifesto classificando i reggiseni post mastectomia nella voce 6212 NC invece che nella voce 9021 NC come accessori di protesi; 2) avrebbe ultra vires ristretto illegittimamente l’ambito della voce 9021 e della nota 2, lettera b), del capitolo 90 NC; 3) avrebbe violato il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonostante la precedente decisione della Supreme Court of the United Kingdom.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 è valido: la Commissione non ha modificato il contenuto né la portata delle voci 6212 e 9021 della nomenclatura combinata, poiché i reggiseni post mastectomia presentano oggettivamente le caratteristiche di reggiseni della voce 6212 e non possono essere qualificati come accessori di protesi ai sensi della nota 2, lettera b), del capitolo 90; inoltre, la Commissione non ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, TUE perché ha preso in considerazione la posizione dello Stato membro interessato e non era vincolata dalla sentenza di un giudice nazionale, anche supremo, in presenza di divergenze classificatorie tra Stati membri.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento (UE) 2016/1821
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 57, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 58, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 285, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167
- Nota 2, lettera b), del capitolo 90 della nomenclatura combinata
- Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata
Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 sulla classificazione dei reggiseni post mastectomia
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del First-tier Tribunal (Tax Chamber) del Regno Unito sulla validità di un regolamento di esecuzione della Commissione in materia di classificazione doganale. Oggetto della controversia è la qualificazione dei reggiseni post mastectomia, commercializzati da Amoena Ltd, ai fini della nomenclatura combinata.
Fatti e procedimento principale
A seguito di un’importazione di reggiseni post mastectomia, l’amministrazione fiscale britannica li ha classificati nella sottovoce 62121090 della NC, applicando un dazio del 6,5% e respingendo la richiesta di rimborso dell’importatrice. Amoena ha contestato la decisione sostenendo che tali prodotti dovessero essere classificati nella voce 9021 della NC come accessori di protesi mammarie, con conseguente esenzione da dazi.
Il giudice del rinvio osserva che la Supreme Court of the United Kingdom, con sentenza del 13 luglio 2016, aveva già ritenuto che reggiseni di questo tipo dovessero essere classificati nella voce 9021. Tuttavia, nel frattempo la Commissione, dopo discussioni in sede di comitato del codice doganale, aveva adottato il regolamento di esecuzione 2017/1167, che classifica un reggiseno con determinate caratteristiche nella voce 6212 10 90.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se il regolamento di esecuzione 2017/1167 sia invalido per tre ragioni:
- errore manifesto nella classificazione dei reggiseni post mastectomia nella voce 6212 anziché nella voce 9021;
- eccesso di potere della Commissione, per avere ristretto illegittimamente la portata della voce 9021 e della nota 2, lettera b), del capitolo 90;
- violazione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, anche alla luce della precedente sentenza della Supreme Court del Regno Unito.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CEE) n. 2658/87, che istituisce la nomenclatura combinata;
- le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC;
- la voce 6212 NC, relativa a reggiseni e manufatti simili;
- la voce 9021 NC, relativa a oggetti e apparecchi di ortopedia e di protesi;
- la nota 2, lettera b), del capitolo 90 NC, sulle parti e accessori;
- il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare gli articoli 57, 58 e 285;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167.
Ragionamento della Corte: classificazione nella voce 6212
La Corte ricorda che i regolamenti di classificazione hanno portata generale e si applicano ai prodotti identici o sufficientemente analoghi a quello descritto. Nel caso di specie, i reggiseni del procedimento principale sono stati ritenuti identici o quantomeno analoghi al prodotto descritto nell’allegato del regolamento 2017/1167.
Nel merito, la Corte ribadisce che la classificazione doganale si fonda, in linea di principio, sulle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto al momento dello sdoganamento. Il prodotto descritto nel regolamento presenta le caratteristiche oggettive di un reggiseno della voce 6212: forma, fattura, spalline larghe, coppe modellate e apertura laterale per eventuali imbottiture o protesi non bastano a farlo rientrare nella voce 9021.
La Corte sottolinea che, anche se il prodotto è destinato a donne sottoposte a mastectomia, tale destinazione non è inerente in modo sufficiente alle sue caratteristiche oggettive da prevalere sulla sua natura di reggiseno. Le aperture laterali e le spalline larghe non dimostrano un uso esclusivamente medico, poiché possono servire anche a imbottiture estetiche e costituiscono comunque caratteristiche comuni ai reggiseni di taglia maggiore.
Ragionamento della Corte: esclusione della voce 9021 come accessorio di protesi
Quanto alla tesi dell’importatrice, la Corte osserva che le protesi mammarie sono effettivamente classificate nella voce 9021 come oggetti e apparecchi di protesi. Tuttavia, i reggiseni post mastectomia non sono “accessori” di tali protesi ai sensi della nota 2, lettera b), del capitolo 90.
Secondo la giurisprudenza richiamata, un accessorio deve conferire all’apparecchio una funzione supplementare, adattarlo a un lavoro particolare o renderlo idoneo a un servizio specifico connesso alla sua funzione principale. I reggiseni in questione non aggiungono nulla alla funzione delle protesi mammarie, non ne migliorano il rendimento intrinseco e non le rendono idonee a svolgere una funzione diversa da quella di sostituire il seno. Il fatto che le mantengano in posizione non li trasforma in accessori doganali delle protesi.
Ragionamento della Corte: principio di leale cooperazione
La Corte esclude anche la violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Il principio di leale cooperazione impone alla Commissione di esaminare le osservazioni degli Stati membri, ma non la vincola a seguire una sentenza di un giudice nazionale, anche supremo, quando vi siano divergenze classificatorie tra Stati membri.
Nel caso concreto, la Commissione aveva effettivamente preso conoscenza della sentenza della Supreme Court del Regno Unito e aveva consentito al Regno Unito di illustrarne il contenuto nelle riunioni del comitato del codice doganale. Inoltre, la situazione di incertezza e le divergenze tra Stati membri giustificavano l’adozione di un regolamento di classificazione uniforme.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che dall’esame delle questioni non emergono elementi tali da invalidare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167. In sostanza, la Commissione non ha ecceduto i propri poteri né violato il principio di leale cooperazione nel classificare i reggiseni post mastectomia nella voce 6212 NC.
Indicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori doganali e i consulenti fiscali, la sentenza conferma che la classificazione tariffaria dipende anzitutto dalle caratteristiche oggettive del bene e non dalla sua destinazione soggettiva o terapeutica, salvo che tale destinazione sia chiaramente inerente al prodotto. Inoltre, quando esiste un regolamento di classificazione, esso orienta in modo vincolante la classificazione dei prodotti identici o analoghi, limitando lo spazio per soluzioni difformi fondate su prassi nazionali o su pronunce interne divergenti.
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