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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 17272 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'esenzione dall'ICI per l'anno 2005 relativa a un immobile della Congregazione destinato a centro di riabilitazione motorio. La Congregazione sosteneva di beneficiare dell'esenzione prevista per gli enti non commerciali e per gli enti ecclesiastici, contestando anche il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva riconosciuto l'esenzione, sostenendo che l'attività svolta nell'immobile avesse natura commerciale e che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto provato il requisito non commerciale sulla base della documentazione prodotta. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza; il secondo, relativo all'interpretazione della disciplina ICI applicabile nel 2005, è stato ritenuto fondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che, per il periodo d'imposta 2005, l'esenzione ICI non spettava automaticamente per il solo fatto che l'immobile appartenesse a un ente ecclesiastico o fosse destinato a un'attività astrattamente assistenziale. Occorreva verificare concretamente se l'attività fosse svolta con modalità non commerciali. Il giudice del rinvio dovrà quindi valutare le modalità effettive di esercizio dell'attività, inclusi il tipo di clientela, il periodo di apertura della struttura, le tariffe applicate e il loro rapporto con i prezzi di mercato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti individuati dalla normativa per lo svolgimento di determinate attività assistenziali, religiose, culturali o assimilate.

    Per il periodo d'imposta 2005 l'esenzione richiedeva sia un requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente, sia un requisito oggettivo, consistente nella destinazione esclusiva dell'immobile ad attività concretamente non commerciali.

  • L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)

    Attività di religione o di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.

    La norma individua le attività religiose o di culto rilevanti per gli enti ecclesiastici, ma non rende automaticamente esenti le attività sanitarie o assistenziali svolte secondo modalità imprenditoriali.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)

    La disposizione è richiamata per individuare il requisito soggettivo dell'ente non commerciale, necessario per l'applicazione dell'esenzione.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    L'esenzione si applica alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

    La modifica è stata qualificata dalla Corte come innovativa e non interpretativa; pertanto non può essere applicata retroattivamente al periodo d'imposta 2005.

  • Art. 116 c.p.c.

    Il motivo fondato sulla violazione della norma è stato dichiarato inammissibile perché il Comune non aveva indicato con sufficiente specificità quale diversa regola giuridica avrebbe dovuto essere applicata né aveva adeguatamente illustrato la censura.

  • Art. 366, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti, con indicazione della regola di diritto asseritamente violata e degli elementi necessari per consentire alla Corte di valutare la censura.

  • Circolare ministeriale n. 2/DF del 2009

    È richiamata come criterio orientativo per verificare in concreto la natura non commerciale delle attività, considerando clientela, durata dell'apertura e livello delle rette rispetto ai prezzi di mercato.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione fiscale collegata alla natura non commerciale dell'ente non è sufficiente dimostrare che l'immobile appartenga a un ente ecclesiastico o non profit: occorre provare anche che l'attività svolta nell'immobile sia concretamente esercitata con modalità non commerciali.
  • La natura dell'attività deve essere valutata in concreto, considerando tariffe o rette, rapporto con i prezzi di mercato, modalità di accesso, tipologia degli utenti, durata dell'attività, eventuale concorrenza sul mercato e organizzazione imprenditoriale.
  • La destinazione a un'attività assistenziale, sanitaria, ricettiva o educativa non determina automaticamente l'esenzione se l'attività è svolta secondo logiche commerciali, anche quando gli eventuali utili siano destinati a finalità religiose o sociali.
  • Le modifiche legislative qualificate come innovative, e non interpretative, non possono essere utilizzate per estendere retroattivamente un'esenzione a periodi d'imposta precedenti.
  • L'onere di dimostrare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca; la prova deve riguardare sia la natura dell'ente sia l'effettivo svolgimento non commerciale dell'attività.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove: il motivo deve indicare in modo specifico la norma violata, la regola giuridica alternativa e gli elementi sui quali si fonda la censura.

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