Cassazione Penale, Ordinanza n. 00336/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Secondo il ricorso, la decisione di merito non avrebbe correttamente valutato le risultanze probatorie e non avrebbe giustificato in modo adeguato l'affermazione di colpevolezza. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano sostanzialmente la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello e già disattese, senza una critica specifica e correlata alle ragioni della sentenza impugnata, dunque privi del requisito di specificità richiesto in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e solo apparenti, perché non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a reiterare le censure già svolte nel merito. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato e con corretti argomenti giuridici l'affermazione di responsabilità, valorizzando le risultanze probatorie e, in particolare, il rinvenimento presso l'abitazione dell'imputata di numerosi beni di provenienza non spiegata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come base del giudizio di responsabilità per ricettazione; la Corte ne conferma la configurabilità sulla base degli elementi materiali e soggettivi accertati in appello.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità quando l'impugnazione non si correlaziona alle ragioni della decisione impugnata.
art. 192 c.p.p.
Richiamato indirettamente dal riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie e alla sufficienza dell'apparato motivazionale posto a base dell'affermazione di responsabilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza critica argomentata, integra difetto di specificità e rende il ricorso inammissibile.
- La violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può essere dedotta in modo apodittico o assertivo, ma deve misurarsi con la complessiva motivazione di merito e con le ragioni probatorie poste a fondamento della decisione.
- In tema di ricettazione, la disponibilità dell'imputato di beni di provenienza non giustificata, unitamente alle altre risultanze istruttorie, può sorreggere l'affermazione di responsabilità sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito espone in modo chiaro e approfondito le ragioni della decisione, la Corte di cassazione non può sostituire alla valutazione compiuta dal giudice di appello una diversa lettura del materiale probatorio, salvo che emergano reali vizi di legittimità.
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