Sentenza n. 1134/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento cautelare di ritiro delle armi e titoli di polizia operato dai CC. del Comando Compagnia di Martina Franca in data 9.05.2015 per intervenuta inefficacia, con i consequenziali provvedimenti restitutori in favore degli aventi diritto, odierni ricorrenti; -del silenzio rigetto del Prefetto di Taranto sull’istanza di Revoca del Provvedimento cautelare di ritiro delle armi e titoli di polizia inoltrata con RAR del 7.12.2020,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ritiro cautelare di armi e titoli di polizia del 9 maggio 2015 e silenzio serbato dal Prefetto sull'istanza di revoca del 7 dicembre 2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'annullamento o la revoca del ritiro cautelare delle armi e dei titoli di polizia, operato dai Carabinieri nel 2015 ai sensi dell'art. 39 TULPS, nonché del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di revoca presentata nel 2020. Nel corso del giudizio hanno rinunciato al capo relativo al provvedimento di ritiro cautelare. Il residuo motivo riguardava l'illegittimità del silenzio-rigetto prefettizio, ritenuto dai ricorrenti implicitamente formatosi sull'istanza di revoca. Il Tribunale ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile irricevibilità del capo concernente l'atto del 2015 e l'inammissibilità del capo relativo al silenzio, osservando che il silenzio dell'amministrazione assume valore giuridico tipico solo quando una norma gli attribuisce espressamente un significato positivo o negativo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i ricorrenti hanno rinunciato al capo relativo all'annullamento o alla revoca del ritiro cautelare del 2015. Il capo residuo è stato dichiarato inammissibile: nessuna norma qualifica come silenzio-rigetto il silenzio serbato sulla richiesta di revoca del provvedimento cautelare di ritiro delle armi e dei titoli di polizia. In assenza di un silenzio significativo, non esiste un provvedimento tacito negativo autonomamente impugnabile. Le spese sono state compensate, anche perché il profilo di inammissibilità è stato rilevato d'ufficio dal Tribunale.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
La disposizione è richiamata quale base del ritiro cautelare delle armi e dei titoli di polizia, ma la sentenza non ne esamina nel merito la legittimità, poiché il relativo capo è divenuto improcedibile.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Tribunale di prospettare d'ufficio alle parti la possibile causa di inammissibilità del ricorso relativa all'inesistenza di un silenzio-rigetto tipizzato.
Massime di principio
- Il silenzio dell'amministrazione su un'istanza del privato costituisce, di regola, un comportamento meramente inerte e non un provvedimento tacito impugnabile.
- Il silenzio assume valore di accoglimento o di diniego soltanto quando una specifica disposizione di legge gli attribuisce un significato tipico, decorso il termine previsto.
- In assenza di una norma che qualifichi come silenzio-rigetto l'inerzia su un'istanza di revoca di un provvedimento amministrativo, il ricorso proposto contro tale asserito silenzio è inammissibile.
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