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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5384/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per errore di fatto la sentenza della Corte di cassazione che aveva ritenuto inammissibili i motivi relativi al diniego, da parte della Corte d'appello, di disporre la sua traduzione in istituto penitenziario per partecipare all'udienza del 16/11/2020 ai sensi dell'art. 146‑bis disp. att. c.p.p.. Si assume che la Corte di cassazione abbia erroneamente affermato che l'imputato fosse sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41‑bis ord. pen., circostanza che avrebbe escluso la possibilità di traduzione in presenza; in realtà, secondo la difesa, l'imputato non sarebbe mai stato sottoposto al 41‑bis e pertanto la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore fattuale che ha inficiato la decisione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato (e in parte qualificato al limite come inammissibile). La Corte ha ritenuto che: a) non è stato indicato alcun atto agli atti del giudizio di cassazione dall quale risultasse che l'imputato non fosse sottoposto al regime dell'art. 41‑bis; b) non è stata dimostrata la decisività dell'ipotizzato errore di fatto, ossia che la conoscenza della diversa situazione detentiva avrebbe inevitabilmente determinato una decisione diversa; c) la disciplina di cui all'art. 146‑bis disp. att. c.p.p. attribuisce ampia discrezionalità al giudice circa la partecipazione dell'imputato, anche se non sottoposto a 41‑bis; d) la Corte di cassazione ha altresì richiamato altre ragioni (mancata dimostrazione di un concreto pregiudizio, mancanza di deduzioni circa canali riservati di comunicazione in udienza, e limiti dei motivi proponibili in cassazione) che giustificavano l'inammissibilità/rigetto dei motivi. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 146‑bis disp. att. c.p.p.

    Attribuisce al Giudice ampia discrezionalità nel decidere sulla traduzione/partecipazione in presenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che anche ove l'imputato non fosse sottoposto al 41‑bis il potere valutativo del giudice resti ampio

  • art. 41‑bis ord. pen.

    "il testo della disposizione normativa.., esclude la possibilità di autorizzare la partecipazione all'udienza dell'imputato nel caso si tratti, come nella specie, di persona in stato di detenzione speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen."

    La Corte di cassazione ha ritenuto che il regime 41‑bis possa precludere la partecipazione in presenza dell'imputato; il ricorrente contestava l'esistenza di tale regime, ma non ha prodotto atto che dimostrasse l'errore

  • art. 625‑bis c.p.p. (ricorso straordinario per errore di fatto)

    Delimita il rimedio: l'errore di fatto deve essere un errore percettivo desumibile dagli atti del giudizio di cassazione, decisivo per la decisione, e non può riguardare errori di diritto, valutazioni o interpretazioni normative

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato in punti della decisione: la Corte osserva che i motivi deducibili in cassazione sono soggetti a specifiche limitazioni e che non tutte le questioni, in particolare presunte violazioni costituzionali, sono implicitamente riassunte senza l'adeguata deduzione

  • art. 111 Cost.

    Riferito dal ricorrente per la tutela del diritto di difesa (tempo e condizioni necessari per preparare la difesa); la Corte ha verificato l'insussistenza di una concreta violazione dimostrata nel caso

  • art. 416‑bis c.p. (e comma 6 di art. 416)

    Normativa sostanziale collegata al procedimento di merito (reato contestato); la cassazione aveva annullato con rinvio in parte per questioni relative ad aggravante ex comma 6, ma ciò è parte del contesto processuale e non del ricorso straordinario per errore di fatto qui esaminato

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione"

    La Corte ha richiamato il principio per spiegare che l'assenza di dettagli puntuali nella motivazione non implica automaticamente che argomentazioni non lette o non considerate: l'omessa riproduzione analitica non prova una svista materiale

Massime di principio

  • Per un ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625‑bis c.p.p. è necessario indicare chiaramente un errore percettivo desumibile dagli atti del giudizio di cassazione; non basta l'asserzione astratta di un errore: occorre dimostrare che la Corte disponeva di atti contrari a quanto affermato e che la svista è stata decisiva
  • Non sono ammissibili con questo rimedio errori di diritto, valutazioni giuridiche o interpretazioni normative: l'errore deve riguardare fatti o risultanze materiali presenti nel fascicolo di cassazione
  • Se si contesta che la Corte ha fatto riferimento a uno stato detentivo (es. 41‑bis), è fondamentale allegare e portare agli atti documenti ufficiali che attestino la diversa situazione (provvedimenti di applicazione o revoca del 41‑bis, comunicazioni dell'amministrazione penitenziaria)
  • Per dimostrare la decisività dell'errore bisogna spiegare e documentare in che modo, concretamente, la conoscenza della circostanza avrebbe indotto la Corte a decidere altrimenti (ad es. prova che la partecipazione in presenza sarebbe stata automaticamente possibile e che ciò avrebbe impedito una nullità o un pregiudizio effettivo alla difesa)
  • Nel contesto di richieste di traduzione/partecipazione dell'imputato, va considerato che l'art. 146‑bis disp. att. c.p.p. conferisce ampi poteri discrezionali al giudice di merito; pertanto la strategia difensiva deve puntare a dimostrare abuso di discrezionalità o violazione palese del diritto di difesa, non solo mera insoddisfazione per una valutazione discrezionale
  • Quando si deduce la lesione del diritto di difesa (art. 111 Cost.) è utile documentare il concreto pregiudizio: verbali, istanze in udienza, prova della impossibilità di contatto difensore‑imputato e l'effetto che ciò ha avuto sull'assunzione di prove o sull'esercizio di attività difensive
  • Se si intende impugnare la mancata valutazione di un motivo da parte della Corte di cassazione, occorre dimostrare che si è trattato di una svista materiale (omissione inequivocabile di lettura) e che l'omissione ha avuto carattere decisivo sulla decisione
  • In fase di preparazione del ricorso, allegare il verbale dell'udienza contestata e ogni istanza/atto precedentemente depositato è essenziale per consentire alla Corte di cassazione (o a chi esamina il ricorso straordinario) di verificare la presenza o l'assenza della circostanza fattuale dedotta

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