Sentenza n. 520/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento 1) del decreto n. -OMISSIS- del 12 settembre 2022, notificato il successivo giorno 20, con cui sono state respinte le domande di riconoscimento di infermità da causa di servizio e le connesse istanze di equo indennizzo presentate dal ricorrente; 2) del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio n. -OMISSIS- del 6 luglio 2022; 3) del verbale della Commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 27 maggio 2021; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto delle domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, nonché il parere del Comitato di verifica e il verbale della Commissione medica ospedaliera
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, primo dirigente della Polizia di Stato, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due patologie e il pagamento dell’equo indennizzo, assumendo che le infermità fossero riconducibili alle condizioni di servizio caratterizzate da attività operative esterne, turnazioni diurne e notturne, turni protratti oltre 48 ore, esposizione a disagi, stress, superlavoro psicofisico, alterazione del ritmo sonno-veglia, irregolarità nell’alimentazione ed esposizione a fatti violenti. Il Comitato di verifica aveva escluso il nesso causale o concausale, ritenendo che le mansioni fossero ordinarie e che sussistessero fattori di rischio personali ed extraprofessionali; aveva inoltre ritenuto tardiva la domanda di equo indennizzo relativa a una delle patologie. Il ricorrente ha dedotto: violazione del d.P.R. n. 461/2001 e della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere, per omessa considerazione delle condizioni di servizio e del loro possibile ruolo concausale; violazione delle medesime norme e del d.P.R. n. 915/1978 e del d.P.R. n. 834/1981, per mancata applicazione del criterio dell’equivalenza tabellare; carenza di istruttoria e di motivazione del giudizio medico-legale; illegittimità della qualificazione come tardiva della domanda di equo indennizzo, sostenendo che il termine previsto dalla legge non fosse perentorio. È stata chiesta anche una verificazione o consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto fondati i motivi concernenti il nesso causale o concausale e il criterio dell’equivalenza. Le valutazioni del Comitato di verifica sono tecnico-discrezionali e sono sindacabili soltanto in presenza di violazione di legge, manifesta illogicità, carenza di motivazione o mancata considerazione di circostanze rilevanti. Nel caso concreto, la scheda informativa dell’amministrazione documentava condizioni di impiego particolarmente gravose e protratte nel tempo, eccedenti l’ordinario svolgimento del servizio. Il parere, pur considerando fattori extraprofessionali, non spiegava perché tali condizioni non avessero avuto alcun ruolo, neppure concausale, nell’insorgenza delle patologie; risultava quindi carente sul piano istruttorio e motivazionale. Il TAR ha inoltre affermato che, quando l’infermità non sia direttamente riconducibile a una categoria tabellare, l’amministrazione deve verificare d’ufficio se essa sia equivalente, per natura e gravità degli esiti invalidanti, a una delle infermità tabellate. Poiché tale valutazione non risultava effettuata, anche i relativi motivi sono stati accolti. È stato invece respinto il motivo sulla tardività: il termine di sei mesi per presentare la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo ha natura perentoria. Le amministrazioni sono state condannate al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 2, 5, 7, 8 e 11 d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461
Disciplinano il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo; sono state ritenute violate per la carenza istruttoria e motivazionale del parere e per la mancata valutazione dell’equivalenza tabellare.
art. 2, comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461
entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui il soggetto ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento
Il termine per la presentazione della domanda ha natura perentoria.
art. 2, comma 4, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461
Impone la valutazione del criterio dell’equivalenza quando l’infermità non sia riconducibile a una categoria prevista dalle tabelle.
art. 11 d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915
alle tabelle ad esso allegate deve riconoscersi carattere indicativo
Le infermità non contemplate nelle tabelle devono essere ricondotte, quando ne ricorrano i presupposti, alla categoria comprendente infermità equivalenti per il grado di inabilità al lavoro.
d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834
Richiamato quale disciplina tabellare rilevante per la classificazione delle infermità.
artt. 3 e seguenti l. 7 agosto 1990 n. 241
Rilevano con riguardo all’obbligo di istruttoria e motivazione dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Il giudizio medico-legale del Comitato di verifica delle cause di servizio, quale valutazione tecnico-discrezionale, è sindacabile dal giudice amministrativo quando sia affetto da violazione di legge, manifesta illogicità, carenza di motivazione o mancata considerazione di circostanze fattuali rilevanti per la decisione.
- La dipendenza di un’infermità da causa di servizio non può fondarsi sul solo normale svolgimento dell’attività lavorativa, anche se gravosa o stressante; occorre dimostrare specifici fatti o eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, caratterizzati da particolare intensità e durata.
- Quando dagli atti istruttori risultino condizioni di servizio particolarmente defatiganti, protratte nel tempo ed eccedenti quelle ordinarie, il Comitato di verifica deve esaminarne concretamente l’eventuale efficacia causale o concausale e non può escluderla mediante una motivazione generica fondata soltanto sulla presenza di fattori extraprofessionali.
- Le tabelle delle infermità hanno carattere indicativo: se l’infermità accertata non è direttamente riconducibile a una categoria tabellare, l’amministrazione deve verificare se essa sia equivalente, per natura e gravità degli esiti invalidanti, a una delle patologie tabellate.
- Il termine di sei mesi previsto per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo ha natura perentoria.
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