Sentenza del 02/02/2015 n. 865 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accertamento - Avviso di accertamento - Accertamento sintetico - Spese per incrementi patrimoniali - Onere di provare la fonte dell'incremento patrimoniale da parte del contribuente - Necessità -Documentazione fornita dal contribuente in sede di contenzioso e non in sede amministrativa. - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione ha contestato al contribuente un maggior reddito presunto sulla base di spese per incrementi patrimoniali. Il contribuente ha cercato di superare la presunzione richiamando la disponibilità di risorse finanziarie pregresse e il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, producendo la relativa documentazione soltanto nella fase contenziosa e non durante il procedimento amministrativo.
La decisione
La sentenza ha affermato che, per superare la presunzione derivante dall’accertamento sintetico, non è sufficiente dimostrare genericamente l’esistenza di disponibilità finanziarie pregresse o di redditi esenti o assoggettati a ritenuta. Occorre provare anche il collegamento concreto tra tali risorse e le spese o gli incrementi patrimoniali contestati. Tuttavia, la mancata produzione della documentazione in sede amministrativa non comporta automaticamente l’inutilizzabilità della stessa nel giudizio. Tale preclusione opera solo quando l’Amministrazione abbia invitato specificamente il contribuente a esibire la documentazione relativa ai rapporti considerati e questi non abbia adempiuto all’invito. La documentazione può quindi essere prodotta in sede contenziosa, ferma la necessità che dimostri effettivamente la provenienza delle somme e il loro impiego per le spese contestate.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico, il contribuente deve dimostrare non solo di avere avuto risorse finanziarie sufficienti, ma anche che tali risorse siano state effettivamente utilizzate per sostenere le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.
- La semplice disponibilità di risparmi pregressi o di redditi esenti non prova automaticamente l’origine delle somme impiegate: occorrono elementi documentali e un collegamento temporale e causale con la spesa.
- La mancata esibizione della documentazione durante la fase amministrativa può giustificare l’avvio dell’accertamento, ma non impedisce necessariamente la produzione dei documenti in giudizio.
- La preclusione della prova documentale richiede, in particolare, che l’Amministrazione abbia rivolto al contribuente uno specifico invito a produrre la documentazione relativa ai rapporti o alle operazioni contestate.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare e produrre documenti bancari, contratti, atti di provenienza delle somme e ogni elemento idoneo a ricostruire il percorso finanziario dalle risorse disponibili fino alla spesa contestata.
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