Ordinanza n. 51/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA di prot. n. AGEA.AGA.2024.0027848 del 17 aprile 2024, ad oggetto “Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile”, e relativi allegati; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base della comunicazione impugnata, ha iscritto parte ricorrente nel “Registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA relativa al versamento del prelievo esigibile nel regime delle quote latte e conseguente iscrizione nel Registro nazionale dei debiti
Esito
La controversia
La società agricola ha impugnato la comunicazione AGEA del 17 aprile 2024, con i relativi allegati, nonché gli atti connessi, presupposti o conseguenti, inclusi quelli recanti l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che non risultava recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito, anche in considerazione della risalenza della controversia.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l’impugnazione. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla parte ricorrente di precisare motivatamente, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione di merito. In caso affermativo, la ricorrente dovrà aggiornare la situazione della vicenda, comunicando e documentando gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalando l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Il giudice ha avvertito che la mancata ottemperanza potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento indicativo della sopravvenuta carenza di interesse e potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
La mancata ottemperanza agli incombenti finalizzati ad accertare la permanenza dell’interesse può consentire al giudice di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale della parte e la mancata produzione degli elementi richiesti possono essere valutati dal giudice anche ai fini probatori, secondo quanto indicato nell’ordinanza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La condotta processuale della parte ricorrente può essere considerata per desumere l’attuale disinteresse alla definizione del giudizio e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, dopo un’ordinanza istruttoria espressamente diretta ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, il ricorrente rimane inerte, il giudice può desumere dal comportamento processuale un implicito ma inequivoco disinteresse alla definizione del giudizio e dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In una controversia risalente, il giudice può ordinare al ricorrente di aggiornare motivatamente l’attualità dell’interesse alla decisione, documentando i fatti o gli atti sopravvenuti e indicando l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori disposti per verificare la permanenza dell’interesse può essere valutata, anche sul piano probatorio, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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