Sentenza n. 1129/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: - del provvedimento unico n. 2 del 13.8.2025 a firma del Responsabile del SUAPE del Comune di Castelsardo, con cui si “autorizza la ditta La Meridiana di Eleonora Vigliaroni impresa individuale C.F. VGLLNR05A47I452T Via La Marmora, 17 07031 Castelsardo (SS), come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione di […] un dehor temporaneo ed amovibile al servizio di un locale commerciale nel centro storico di Castelsardo di mq 17,90 nell’immobile sito in sede fissa presso: Via La Marmora 17 Comune Castelsardo, come da elaborati allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e alle condizioni stabilite nei pareri sopra richiamati”; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, “ancorché allo stato incognito”, e in particolare, “ove occorrer possa”, del parere favorevole con prescrizioni del 4.8.2025, reso dall’Ufficio tutela del paesaggio del Comune di Castelsardo, con cui è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica semplificata; - del parere favorevole del 16.7.2025, reso dall'Ufficio edilizia privata del Comune di Castelsardo, avente ad oggetto le verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio (0 giorni); - del parere favorevole condizionato del 12.7.2025, reso dall’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Castelsardo, avente ad oggetto l’occupazione di spazi pubblici su strade comunali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento unico che autorizza la realizzazione di un dehor temporaneo e amovibile su suolo pubblico, unitamente ai pareri comunali edilizio, paesaggistico e di polizia municipale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario del locale commerciale "Bounty", ha impugnato l'autorizzazione rilasciata dal Comune a un'altra impresa per la realizzazione di un dehor a servizio di un pubblico esercizio situato nella medesima via del centro storico. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 1 e 5 del Regolamento comunale per la realizzazione dei dehors e plurimi profili di eccesso di potere, sostenendo che l'area concessa non fosse annessa, frontistante o visibile dal locale beneficiario, ma fosse in parte antistante il proprio immobile e distante dal ristorante autorizzato. Ha inoltre contestato l'erronea indicazione del numero civico, la presenza di due poligoni di occupazione separati e la violazione della regola secondo cui il suolo dovrebbe essere frontale alla proiezione del pubblico esercizio e costituito da un unico poligono. Ha denunciato il difetto di motivazione sulla deroga a tali criteri, la mancata considerazione della comunicazione con cui aveva espresso opposizione e proposto soluzioni alternative, nonché la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990. Il Comune ha eccepito anche il difetto di interesse, rilevando che il ricorrente non era titolare di una licenza per pubblico esercizio e che il locale era chiuso da oltre due anni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di carenza d'interesse. Ha interpretato l'art. 5 del Regolamento comunale nel senso che le espressioni "di norma" non impongono in modo perentorio né la collocazione frontale del dehor né l'unicità del poligono; inoltre, per il centro storico, il regolamento ammette limitate deroghe. La conformazione della stretta strada e la necessità di realizzare strutture di piccole dimensioni giustificavano la collocazione non frontale e la pluralità dei poligoni, senza necessità di una motivazione rafforzata, trattandosi di circostanze peculiari e ben note del contesto urbano. L'erronea indicazione del numero civico è stata qualificata come mero errore materiale irrilevante, poiché il locale era comunque individuato; parimenti, il riferimento al singolare "dehor" non incideva sulla legittimità dell'atto, essendo le due aree chiaramente individuate nella relazione tecnica e negli allegati. Sono state escluse anche violazioni partecipative: il ricorrente, quale mero proprietario di un locale commerciale privo di autorizzazione all'esercizio, non era legittimato a intervenire nel procedimento per l'assegnazione di uno spazio destinato a dehor e non aveva presentato domanda analoga. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 5 Regolamento comunale per la realizzazione dei dehors
il suolo pubblico per l’installazione di dehors è concesso, di norma, in posizione frontale alla proiezione prospettica del pubblico esercizio e, di norma, deve essere costituito da un unico poligono. Stante la particolarità del centro storico, in tale area, sono ammissibili limitate deroghe
La disposizione non stabilisce prescrizioni inderogabili: la collocazione frontale e l'unicità del poligono sono regole ordinarie, derogabili in relazione alle peculiarità del centro storico.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Non è stata ravvisata una violazione dell'obbligo di motivazione, poiché le peculiarità della strada e del centro storico rendevano non necessaria una motivazione rafforzata sulla deroga ai criteri ordinari.
artt. 9 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il proprietario di un locale commerciale privo di autorizzazione all'esercizio e non richiedente il rilascio di un dehor non è legittimato a partecipare al procedimento relativo all'assegnazione di suolo pubblico per un dehor destinato a pubblico esercizio.
art. 74 c.p.a.
La controversia è stata definita con motivazione in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando un regolamento comunale prevede che la collocazione di un dehor sia, "di norma", frontale alla proiezione del pubblico esercizio e che l'area sia, "di norma", costituita da un unico poligono, tali criteri hanno carattere ordinario e non perentorio; se il regolamento ammette deroghe per la peculiarità del centro storico, la conformazione dei luoghi può giustificare sia una collocazione non frontale sia la pluralità dei poligoni.
- La deroga ai criteri ordinari di collocazione di un dehor in un centro storico non richiede necessariamente una motivazione rafforzata quando la conformazione dei luoghi e le esigenze di realizzare strutture di piccole dimensioni costituiscono circostanze oggettive, note e idonee a spiegare la soluzione adottata.
- L'erronea indicazione del numero civico nel provvedimento autorizzatorio costituisce mero errore materiale irrilevante quando il destinatario, il locale e la localizzazione dell'intervento risultino comunque individuabili dalla relazione tecnica e dagli allegati all'atto.
- La posizione di mero proprietario di un locale commerciale, privo di autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale e non richiedente l'assegnazione di un dehor, non attribuisce di per sé la legittimazione a partecipare al procedimento amministrativo per la concessione di suolo pubblico destinato a un pubblico esercizio altrui.
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