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Sentenza

Sentenza del 16/01/2020 n. 146 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Appello - proposizione - termine - inosservanza - illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione proposta oltre il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. (nella formulazione previgente alla L. n. 69/2009). Secondo la normativa richiamata in materia tributaria (art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992), l'appello deve essere proposto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione. Il mancato rispetto di tale termine rende l'appello inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività, confermando che il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. (testo vigente ratione temporis, cioè precedente alla novella introdotta dall'art. 46 della L. n. 69/2009) decorre dalla pubblicazione della sentenza e che la sua inosservanza comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione. È stato altresì ribadito che la modifica normativa della L. n. 69/2009 non si applica retroattivamente alle impugnazioni proposte e che, in materia tributaria, l'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 546/1992 richiama la disciplina dell'art. 327 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    testo previgente alla L. n. 69/2009

    stabilisce un termine annuale per proporre l'appello decorrente dalla pubblicazione della sentenza; termine perentorio la cui inosservanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 46 L. n. 69/2009

    novella al termine di proposizione dell'appello

    modifica la disciplina del termine per proporre l'appello, ma la sua applicazione è limitata ai giudizi instaurati (e non alle impugnazioni già proposte) a decorrere dal 04/07/2009; non opera retroattivamente sulle impugnazioni riferite al periodo precedente

  • art. 38 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992

    richiama, in materia tributaria, la disciplina dell'art. 327 c.p.c., rendendo quindi applicabile il termine annuale di proposizione dell'appello anche nel processo tributario

  • Cass. Sent. n. 26402/2014

    giurisprudenza di conferma che dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dopo il decorso del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza e ribadisce l'applicazione dell'art. 327 c.p.c. (testo previgente alla L. n. 69/2009) in relazione all'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 546/1992

Massime di principio

  • Il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. è perentorio e decorre dalla pubblicazione della sentenza: la notificazione non sospende né prolunga tale termine.
  • In materia tributaria l'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 546/1992 applica la disciplina dell'art. 327 c.p.c.; pertanto, le regole civili sul termine annuale si applicano anche ai giudizi tributari.
  • La novella introdotta dalla L. n. 69/2009 non si applica retroattivamente alle impugnazioni già proposte: occorre verificare la data di instaurazione del giudizio e della proposizione dell'impugnazione per determinare quale testo normativo si applichi.
  • L'inosservanza del termine annuale comporta l'inammissibilità dell'appello; il difensore deve quindi controllare con attenzione la data di pubblicazione della sentenza e proporre tempestivamente l'impugnazione.
  • In caso di contestazione sulla decorrenza del termine, è fondamentale fornire prova documentale della data di pubblicazione; il termine non è sanabile se già decorso.

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