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Ordinanza

Ordinanza n. 787/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 172/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 8.2.2025.

Giustizia amministrativa202501738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 172/2025 del Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino pubblicata l’8 febbraio 2025. Il ricorso è stato notificato al Ministero presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Il TAR ha rilevato che, trattandosi di giudizio incardinato presso la Sezione staccata di Salerno, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, competente per il distretto nel quale ha sede l’autorità giudiziaria adita. La notifica è stata pertanto ritenuta nulla ai sensi dell’art. 11, comma 3, del r.d. n. 1611/1933 e dell’art. 41, comma 3, c.p.a. La mancata costituzione dell’Avvocatura dello Stato ha escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito dell’ottemperanza. Ha rilevato d’ufficio la nullità della notifica del ricorso, escludendo che il vizio fosse stato sanato per raggiungimento dello scopo in assenza di costituzione dell’Avvocatura dello Stato. In applicazione dell’art. 44, comma 3, c.p.a., come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha ordinato la rinnovazione della notifica senza necessità di valutare la scusabilità dell’errore. È stato assegnato alla ricorrente un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore, per notificare nuovamente il ricorso al Ministero presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno. È stato inoltre assegnato un termine perentorio di 15 giorni, decorrente dalla scadenza del primo, per depositare telematicamente la prova dell’adempimento mediante le ricevute di accettazione e consegna in formato nativo digitale. L’udienza per la verifica della rinotifica e il prosieguo è stata fissata al 6 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza promossa dalla ricorrente per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse

    Rinvio alle regole speciali sulla notificazione degli atti giudiziari diretti alle amministrazioni statali.

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    Impone, in caso di nullità della notificazione, l’assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione, con sanatoria retroattiva del vizio se l’incombente è tempestivamente eseguito.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La disciplina della rinnovazione della notificazione deve essere applicata alla luce della parziale declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale.

  • art. 11, commi 1 e 3, r.d. n. 1611/1933

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale [...] devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa

    Gli atti introduttivi dei giudizi amministrativi contro lo Stato devono essere notificati presso l’Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il giudice adito; la violazione comporta nullità rilevabile anche d’ufficio.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    La declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 44, comma 4, c.p.a. comporta che, rilevata la nullità della notifica, il giudice debba ordinare la rinnovazione assegnando un nuovo termine.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi promossi contro un’amministrazione statale, il ricorso deve essere notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per il distretto nel quale ha sede l’autorità giudiziaria adita; la notifica presso l’Avvocatura di altro distretto è nulla.
  • La costituzione dell’amministrazione o dell’Avvocatura dello Stato può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo; in mancanza di costituzione, tale sanatoria non si verifica.
  • Quando rileva la nullità della notificazione del ricorso, il giudice amministrativo deve ordinare la rinnovazione della notifica e assegnare un termine perentorio, senza che sia necessario valutare la scusabilità dell’errore del notificante.
  • La rinnovazione tempestiva della notificazione eseguita nel termine assegnato dal giudice determina la sanatoria retroattiva del vizio processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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