Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 941/2026 - Napoli, Sezione 5

per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Aversa sull’istanza-diffida, inoltrata a mezzo PEC in data 13.10.2025, avente ad oggetto la richiesta di intervento e di adozione dei provvedimenti necessari a far cessare le immissioni moleste e nocive provenienti dalle attività di ristorazione controinteressate e contestuale istanza di accesso agli atti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Giustizia amministrativa202506405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di sopralluogo, verifica della conformità degli impianti e adozione dei provvedimenti conseguenti, nonché sull'istanza di accesso ai documenti relativi alle attività di ristorazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario e residente in un immobile posto nelle immediate vicinanze di due ristoranti, lamentava continue immissioni di cattivi odori provenienti dalle canne fumarie e il deposito protratto dei bidoni dei rifiuti sul marciapiede. Con istanza del 13 ottobre 2025 aveva chiesto al Comune, all'ASL e all'ARPAC un sopralluogo per verificare la conformità degli impianti alla normativa vigente e l'adozione dei provvedimenti necessari, nonché l'accesso alla documentazione amministrativa, tecnica e sanitaria relativa ai procedimenti autorizzativi delle attività. Deduceva il silenzio del Comune. L'amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse immissioni moleste; il difetto di legittimazione attiva, per mancata prova della proprietà e della vicinitas; e la mancata notificazione del ricorso alle controinteressate. Tali eccezioni venivano contestate dal ricorrente e valutate dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha escluso il difetto di giurisdizione, rilevando che il giudizio non riguardava l'accertamento civilistico della tollerabilità delle immissioni, ma l'obbligo dell'amministrazione di verificare la regolarità amministrativa delle attività e la domanda di accesso ai documenti, materie rientranti nella giurisdizione amministrativa. Ha respinto anche l'eccezione relativa alla legittimazione, poiché il Comune, producendo le note con cui aveva dato riscontro alle istanze, aveva riconosciuto in concreto il diritto e l'interesse del ricorrente, non potendo poi disconoscerli pretestuosamente in giudizio. Ha inoltre ritenuto valide le notifiche alle due imprese controinteressate, eseguite ai rispettivi indirizzi PEC estratti dal registro INI-PEC, indipendentemente dalla loro mancata costituzione. Quanto all'accesso, ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Comune aveva accolto l'istanza convocando il difensore del ricorrente presso gli uffici per consentire la visione della documentazione. Quanto alla richiesta di sopralluogo e di adozione dei provvedimenti conseguenti, ha riconosciuto l'obbligo del Comune di provvedere, trattandosi di istanza documentata e rientrando nelle competenze comunali i poteri relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e al controllo della loro conformità normativa. Il sopralluogo eseguito il 9 dicembre 2025 e le verifiche ancora in corso da parte dell'ASL dimostravano l'avvio dell'istruttoria, ma non la conclusione del procedimento. Il TAR ha quindi ordinato al Comune di definire il procedimento con provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 24 giugno 1977, n. 616

    con riferimento ai poteri comunali in materia di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di controllo sulla conformità a leggi e regolamenti

    La disposizione è richiamata quale fondamento della competenza comunale a controllare la conformità degli esercizi di somministrazione e a tutelare anche i soggetti esposti alle molestie derivanti dalla loro presenza.

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e sanitaria relativa ai procedimenti autorizzativi

    La domanda di accesso è stata superata dall'accoglimento dell'istanza da parte del Comune, con conseguente cessazione della materia del contendere.

  • art. 31 c.p.a.

    Il giudizio è stato utilizzato per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e la fissazione del termine entro cui l'amministrazione doveva provvedere.

Massime di principio

  • La domanda contro il silenzio dell'amministrazione è ammissibile quando riguarda l'obbligo di verificare la regolarità amministrativa di un'attività e di adottare, all'esito dell'istruttoria, gli eventuali provvedimenti conseguenti; essa non coincide con una domanda di accertamento giudiziale della tollerabilità civilistica delle immissioni.
  • La controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il ricorrente chiede il controllo dell'amministrazione sulla conformità normativa di un'attività economica e l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti, anche se l'istanza trae origine da immissioni moleste.
  • L'avvio dell'istruttoria e l'esecuzione di sopralluoghi non fanno venir meno l'obbligo di provvedere né determinano la cessazione della materia del contendere se il procedimento non è stato definito con un provvedimento espresso.
  • Quando l'amministrazione abbia competenza sui controlli relativi a un'attività di somministrazione e riceva un'istanza documentata e circostanziata proveniente da un soggetto direttamente esposto agli effetti dell'attività, sussiste l'obbligo di concludere il procedimento con una determinazione espressa.
  • La domanda di accesso diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione accoglie l'istanza e mette concretamente a disposizione del richiedente la documentazione richiesta.
  • La notificazione del ricorso ai controinteressati è valida se effettuata presso indirizzi PEC estratti da un pubblico registro, anche quando i destinatari non si costituiscano in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.