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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22525/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto notificato per il pagamento di una somma portata da dodici cambiali. Il debitore esecutato proponeva opposizione all'esecuzione sostenendo, da un lato, che la pretesa creditoria fosse priva di legittimazione cartolare perché la controparte era solo mero possessore dei titoli, non prenditore né giratario risultante da una serie continua di girate, e dall'altro che i titoli fossero già stati pagati alle società indicate nelle trascrizioni dei titoli e quindi non fossero più esigibili. Il Tribunale accoglieva l'opposizione; la Corte d'appello, invece, riteneva provato che la controparte avesse erogato un prestito per evitare il protesto delle cambiali e, conseguentemente, rigettava l'opposizione. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 25 della legge cambiaria e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse desunto in modo congetturale l'esistenza del titolo causale del possesso delle cambiali; 2) violazione dell'art. 20 del r.d. n. 1669/1933 per difetto di legittimazione cartolare del possessore dei titoli, mancando una serie continua di girate in suo favore; 3) mancata applicazione dell'art. 25 del r.d. n. 1669/1933, perché non sarebbe stata provata né la cessione separata né il pagamento delle cambiali in fase di protesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché nel fascicolo non risultava depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, deposito richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, c.p.c. La Corte ha rilevato che nemmeno la controparte aveva prodotto tale documento e che non era praticabile la c.d. prova di resistenza, poiché la notificazione del ricorso era avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente, assorbita ogni altra ragione di rito, la Corte ha anche osservato che i tre motivi sarebbero stati comunque inammissibili perché diretti, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, sotto l'apparente veste di violazione di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata a pena di improcedibilità

    Il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla mancata eccezione della controparte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 25 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669

    Il mero possessore di cambiali, non prenditore né giratario, non è legittimato a pretendere il credito senza dimostrare il rapporto giuridico da cui deriva il suo diritto.

  • art. 20 del r.d. n. 1669 del 1933

    Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione cartolare del possessore dei titoli.

  • art. 68 r.d. 1669/1933

    Richiamato nel percorso argomentativo della sentenza impugnata con riferimento alla levata del protesto.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Usato come parametro per verificare la tempestività dell'impugnazione in relazione alla notificazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di improcedibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 6 CEDU

    L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione non è ritenuta contraria al diritto di accesso a un tribunale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando richiesta dall'art. 369, comma 2, c.p.c., determina improcedibilità del ricorso, senza che rilevi l'inerzia della controparte o la mancata contestazione del vizio.
  • La c.d. prova di resistenza può evitare la declaratoria di improcedibilità solo se, dalla documentazione depositata, sia comunque possibile verificare la tempestività dell'impugnazione; se la notificazione del ricorso è avvenuta oltre il termine utile, tale rimedio non opera.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione del fatto storico, che resta riservata al giudice di merito.
  • La censura di motivazione è ammissibile solo se il vizio emerge dal testo della sentenza impugnata e non se richiede il confronto con gli atti o una rivalutazione delle prove.
  • Il possessore di un titolo cambiario che non risulti prenditore o giratario non può far valere il credito in base al solo possesso del titolo, dovendo dimostrare il rapporto causale che giustifica la sua pretesa.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitoli di creditoImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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