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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29660/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Gip non abbia esaminato la memoria difensiva pervenuta entro il termine delle 48 ore; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Latina, chiedendo che la convalida sia riesaminata da diverso giudice. Ha inoltre sospeso, fino alla nuova decisione, l'efficacia dell'obbligo di presentazione presso il Commissariato imposta dal provvedimento del Questore

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava che il Gip abbia convalidato il Daspo emesso dal Questore senza tenere conto della memoria difensiva inviata dalla difesa del Grossi entro le 48 ore successive alla notifica (trasmessa il 13/12/2024 via PEC), nonostante l'ordinanza di convalida affermasse il contrario e non riportasse alcuna valutazione delle deduzioni difensive

Norme richiamate

  • legge n. 401 del 1989, art. 6

    L'art. 6 disciplina il procedimento per il Daspo prevedendo il termine di 48 ore per la richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero e la facoltà per l'interessato di fare pervenire al Gip osservazioni difensive; la Corte interpreta che il Gip deve esaminare le memorie pervenute entro quel termine e l'omissione configura vizio di motivazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate)

    sentenze richiamate: Sez. III n. 16468/2024; n. 25936/2020; n. 30281/2021; n. 17844/2019; n. 14832/2018; n. 5621/2017; n. 28240/2016

    La prassi consolidata ammette l'invio telematico (PEC o anche fax in passato) delle memorie difensive nel procedimento di convalida del Daspo e stabilisce che, se il documento è stato regolarmente trasmesso e ce n'è prova, il giudice deve prenderlo in considerazione; il mancato esame determina l'annullamento con rinvio

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del Daspo il destinatario ha diritto a far pervenire osservazioni al Gip entro 48 ore: il giudice deve esaminare le memorie pervenute entro tale termine
  • La trasmissione tramite PEC delle memorie difensive è valida e, se accompagnata dalla ricevuta elettronica di avvenuta consegna, prova la regolare ricezione; non è sempre richiesto che il mittente verifichi ulteriormente la presa in carico materiale da parte dell'ufficio
  • Se il Gip convalida il provvedimento senza considerare memorie difensive pervenute nei termini, l'ordinanza è viziata per carenza di motivazione e può essere annullata con rinvio
  • In caso di annullamento con rinvio, è possibile disporre la sospensione parziale dell'efficacia di singole prescrizioni amministrative (qui: l'obbligo di presentazione) fino alla nuova decisione
  • Per chi invia memorie: conservare e depositare la ricevuta di avvenuta consegna (ricevuta PEC) e indicare chiaramente l'oggetto e la data di trasmissione per dimostrare la tempestività; tuttavia l'onere di ulteriore verifica materiale non è sempre esigibile

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