Sentenza n. 452/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, n. 244 del 2024, resa tra le parti, concernente il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Il diniego era fondato sulla condanna, con applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il delitto di cui all’art. 609-bis c.p., relativo a un episodio di palpeggiamento ai danni di una minorenne, e sul conseguente giudizio di pericolosità sociale. L’appellante ha dedotto l’assenza di una valutazione concreta delle proprie condizioni personali, del percorso di radicamento in Italia e dei legami familiari, richiamando la convivenza con il fratello consanguineo. Ha inoltre sostenuto che la condanna, riferita a un fatto risalente e di lieve entità, non potesse determinare automaticamente il diniego del titolo, contestando la sussistenza della pericolosità sociale. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost., qualora tali disposizioni fossero interpretate nel senso di imporre un automatismo ostativo anche per l’ipotesi attenuata di cui all’art. 609-bis, comma 3, c.p.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto inconferente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, poiché i legami familiari rilevanti ai fini del bilanciamento sono quelli tassativamente individuati dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. 286/1998, tra i quali non rientra il fratello maggiorenne. Ha inoltre affermato il carattere ostativo della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per un delitto contro la libertà sessuale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998. La questione di costituzionalità è stata disattesa per difetto di rilevanza: dal provvedimento impugnato emergeva infatti che l’Amministrazione non si era limitata ad applicare automaticamente l’effetto ostativo della condanna, ma aveva formulato un autonomo e articolato giudizio di pericolosità sociale, basato sulla gravità dei fatti commessi ai danni di una minore, sull’allarme sociale e sul mancato inserimento dell’interessato nel tessuto sociale. Tale giudizio non è stato ritenuto manifestamente irragionevole, considerata l’ampia discrezionalità amministrativa nella materia. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La condanna, anche mediante applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per un delitto contro la libertà sessuale costituisce elemento ostativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; nel caso concreto, comunque, il diniego risultava fondato anche su un autonomo giudizio di pericolosità sociale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Disposizione indicata dall’appellante quale parametro della questione di legittimità costituzionale; la questione non è stata esaminata nel merito per difetto di rilevanza.
art. 29, comma 1, d.lgs. 286/1998
Individua tassativamente i familiari rilevanti ai fini del ricongiungimento familiare; il fratello maggiorenne non è incluso tra tali soggetti.
art. 609-bis, comma 3, c.p.
Prevede l’ipotesi di minore gravità del delitto di violenza sessuale; la sua applicazione non ha impedito, nel caso concreto, la valutazione amministrativa della pericolosità sociale.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta è stata considerata equiparata, ai fini dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, a una condanna ostativa.
art. 2 Cost.
Richiamato dal TAR in relazione alla tutela dei diritti inviolabili della persona e ai valori fondamentali della comunità nazionale; il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto senza sviluppare un’autonoma interpretazione della disposizione.
art. 3 Cost.
Indicato quale parametro della questione di legittimità costituzionale prospettata dall’appellante, non esaminata nel merito per difetto di rilevanza.
art. 117 Cost.
Indicato quale ulteriore parametro della questione di legittimità costituzionale prospettata dall’appellante, non esaminata nel merito per difetto di rilevanza.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per un delitto contro la libertà sessuale rientrante tra quelli indicati dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 ha carattere ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
- La rilevanza dei legami familiari dello straniero, ai fini del superamento dell’automatismo espulsivo o ostativo, deve essere valutata alla luce dei rapporti familiari tassativamente individuati dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. 286/1998; il rapporto con un fratello maggiorenne non rientra, di per sé, tra quelli rilevanti.
- La questione di legittimità costituzionale dell’automatismo ostativo non è rilevante quando il diniego non si fonda esclusivamente sulla condanna, ma anche su un autonomo giudizio amministrativo di pericolosità sociale adeguatamente riferito alla gravità dei fatti e alle condizioni di inserimento sociale dell’interessato.
- Nella materia del rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno, la valutazione amministrativa della pericolosità sociale è connotata da ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza; non è manifestamente irragionevole il giudizio fondato sulla commissione di un reato sessuale ai danni di una minorenne, sull’allarme sociale del fatto e sul mancato inserimento sociale dello straniero.
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