Cassazione Penale, Sentenza n. 13095/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste che, confermando il Magistrato di sorveglianza di Udine, aveva riconosciuto a Gasparotto un indennizzo pecuniario ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. per condizioni detentive inumane e degradanti e aveva escluso la compensabilità, da parte dell'Amministrazione, del credito erariale rappresentato dalle pene pecuniarie non pagate. Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che il credito erariale relativo alle pene pecuniarie è immediatamente esigibile e, pertanto, opponibile in compensazione secondo gli ordinari principi civilistici; la conversione o l'estinzione successiva di tali pene non incidono sull'immediata esigibilità del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Ha affermato che il credito dello Stato derivante da pene pecuniarie è di ammontare predeterminato ed esigibile con l'irrevocabilità della sentenza di condanna e, quindi, è opponibile in compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ. La Corte ha chiarito che la compensazione non pregiudica la funzione rieducativa della pena pecuniaria né l'effettività del ristoro previsto dall'art. 35-ter, che conserva la sua utilità anche se le somme attribuite concorrono ad estinguere obbligazioni pecuniarie del detenuto. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di sorveglianza di Trieste per nuovo giudizio alla luce dei principi enunciati.
Norme richiamate
art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Disciplina il ristoro monetario per i detenuti per condizioni detentive inumane o degradanti; la Corte ha ritenuto che il ristoro attribuito non impedisce la compensazione con crediti pecuniari del detenuto verso lo Stato
art. 1243 cod. civ.
Norma civilistica sulla compensazione dei crediti; applicata dalla Corte per permettere allo Stato di opporre in compensazione il credito relativo alle pene pecuniarie
art. 17, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Estensione della riscossione mediante ruolo che rende il credito erariale derivante da pene pecuniarie effettivamente esigibile e riconoscibile come credito opponibile
artt. 102 e ss., legge 24 novembre 1981, n. 689
Previsione della conversione della pena pecuniaria in misure alternative in caso di insolvenza; la Corte ha osservato che possibili trasformazioni successive del credito non incidono sulla sua immediata esigibilità
art. 47, comma 12, Ord. pen.
Regola l'estinzione della pena pecuniaria in caso di esito positivo di affidamento in prova al servizio sociale; rilevante per spiegare possibili effetti sopravvenuti ma non ostativa alla compensazione immediata
art. 6, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Procedura relativa all'accertamento delle spese di mantenimento in istituto; la Corte distingue questo credito (incerto ed esigibile solo dopo la procedura) dal credito delle pene pecuniarie, per il quale la compensazione è ammissibile
Massime di principio
- Il credito erariale dello Stato derivante da pene pecuniarie è considerato di ammontare predeterminato ed esigibile con l'irrevocabilità della sentenza; pertanto può essere opposto in compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ.
- La possibilità di conversione o estinzione successiva della pena pecuniaria non impedisce l'immediata opponibilità in compensazione del relativo credito: eventi sopravvenuti incidono sul credito in seguito, ma non ne negano l'esigibilità iniziale.
- Il ristoro monetario previsto dall'art. 35-ter Ord. pen. non viene compromesso dalla compensazione: le somme attribuite al detenuto possono concorrere ad estinguere obbligazioni pecuniarie nei limiti della compensazione senza annullare l'efficacia del rimedio indennitario.
- Non tutti i crediti del detenuto verso l'Amministrazione sono compensabili: i crediti incerti o esigibili solo dopo specifiche procedure (es. spese di mantenimento accertate ai sensi del d.P.R. n. 115/2002) non possono essere opposti in compensazione prima della loro definizione.
- In giudizi civili o di sorveglianza lo Stato/amministrazione può agire nei termini civilistici per la tutela dei propri crediti patrimoniali, compatibilmente con le finalità penitenziarie e con i rimedi riconosciuti ai detenuti.
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