Cassazione Civile, Ordinanza n. 16074/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, da parte di una società poi fallita, di nove unità immobiliari e da quattro contratti preliminari di vendita di ulteriori appartamenti stipulati con il medesimo soggetto. Il fallimento agiva per far dichiarare l’inefficacia dell’atto di vendita dei nove immobili ex art. 67 l. fall. e, quanto ai preliminari, per ottenerne la revoca ordinaria ex art. 2901 c.c., con richiesta ulteriormente coltivata di condanna al pagamento di somme equivalenti al valore dei beni e al risarcimento del danno. I giudici di merito avevano accolto la domanda revocatoria solo per la vendita dei nove immobili, mentre avevano respinto la revocatoria dei preliminari per difetto di eventus damni, ritenendo che il preliminare non determinasse di per sé la definitiva fuoriuscita dei beni dal patrimonio del debitore; in appello erano state inoltre disposte verifiche contabili per quantificare l’eventuale danno. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quindici motivi, deducendo, tra l’altro: violazione del giudicato interno e del contraddittorio; contraddizione tra sentenza non definitiva e definitiva; errata qualificazione giuridica del rapporto tra preliminare e definitivo; omessa pronuncia su domande ulteriori e sulle spese; erronea valutazione del danno e della consulenza tecnica. Il resistente ha proposto ricorso incidentale, censurando la regolazione delle spese della CTU e lamentando l’omesso esame di un documento ritenuto decisivo per escludere la scientia decoctionis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al preteso giudicato interno e alla violazione del contraddittorio, osservando che la sentenza di primo grado non aveva affermato l’astratta revocabilità dei preliminari, ma aveva escluso il presupposto dell’eventus damni; dunque la corte d’appello poteva rilevare autonomamente la mancanza dei fatti costitutivi dell’azione. Ha inoltre escluso che la sentenza non definitiva avesse già deciso sulla revocabilità dei preliminari, rilevando che la CTU era stata disposta solo in via ipotetica, per il caso di accoglimento dell’appello incidentale. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi che contestavano l’affermazione secondo cui i preliminari sarebbero stati "superati" dai contratti definitivi, perché tale passaggio era stato ritenuto meramente ad abundantiam e quindi privo di incidenza sul dispositivo. Quanto alle ulteriori doglianze su domande asseritamente non esaminate, spese di primo grado e quantum del danno, la Corte ha ritenuto che, una volta escluso in via definitiva l’an debeatur, il ricorrente non avesse più interesse a censurare le questioni sul quantum; le spese di primo grado e della CTU sono state considerate implicitamente decise dal rigetto integrale degli appelli. Il ricorso incidentale è stato rigettato perché la CTU è atto nell’interesse della giustizia e le relative spese possono essere regolate anche ponendole a carico di entrambe le parti; il documento invocato per escludere la consapevolezza dello stato di insolvenza non era decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 67 l. fall.
comma 2; comma 1, n. 1 e 2
richiamato come base delle domande di inefficacia/revocatoria fallimentare; la Corte rileva che nel caso il primo giudice aveva respinto solo l’azione revocatoria ordinaria per difetto di eventus damni
art. 66 l. fall.
richiamato quale fondamento dell’azione revocatoria esercitata dal fallimento
art. 2901 c.c.
l’azione pauliana richiede il presupposto dell’eventus damni; il preliminare, di regola, non integra di per sé una definitiva uscita del bene dal patrimonio del debitore
art. 91 c.p.c.
le spese processuali, incluse quelle relative alla CTU, sono soggette alla regola generale di soccombenza o alle sue deroghe
art. 92 c.p.c.
consente la compensazione integrale delle spese in presenza di reciproca soccombenza; la Corte richiama anche la possibilità di porre a carico di entrambe le parti le spese di CTU
art. 101 c.p.c.
non applicabile alla questione già compresa nell’oggetto del giudizio; non vi era necessità di un ulteriore contraddittorio sulla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ritenuto non violato
art. 113 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso e nella valutazione delle censure sulla decisione di merito
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e della CTU
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e documentali
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro di motivazione della sentenza; le censure sono state giudicate infondate o inammissibili
art. 132 c.p.c.
richiamato nei motivi sull’asserita omessa pronuncia e sulla motivazione della sentenza
art. 134 c.p.c.
richiamato nei motivi sul contenuto motivazionale della sentenza
art. 167 c.p.c.
richiamato nei motivi sul thema decidendum e sulle difese delle parti
art. 175 c.p.c.
richiamato nei motivi sulla gestione del contraddittorio e del calendario processuale
art. 191 c.p.c.
richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio
art. 210 c.p.c.
richiamato in relazione alla richiesta di acquisizione di atti e documenti necessari alla CTU
art. 277 c.p.c.
richiamato nei motivi relativi alla decisione parziale e definitiva e alla prosecuzione del giudizio
art. 278 c.p.c.
richiamato nei motivi sulla struttura bifasica della decisione e sulla quantificazione del danno
art. 279 c.p.c.
richiamato per contestare la modificazione del thema decidendum dopo la sentenza non definitiva
art. 281-sexies c.p.c.
la scelta del rito decisorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito
art. 352 c.p.c.
richiamato con l’art. 281-sexies c.p.c. per la forma della decisione d’appello
art. 342 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione ai limiti dell’impugnazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un documento è configurabile solo se il documento sia decisivo in senso stretto
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve specificamente indicare e allegare gli atti processuali rilevanti, altrimenti il vizio non è scrutinabile
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi sul giusto processo e sul contraddittorio, ma non ritenuto violato
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi come parametro del diritto di difesa, ma non ritenuto violato
art. 2 Cost.
richiamato nei motivi in tema di contraddittorio e partecipazione al processo
Massime di principio
- L’azione revocatoria ordinaria richiede la prova dell’eventus damni: il preliminare di vendita, di regola, non determina da solo la definitiva e pregiudizievole uscita del bene dal patrimonio del debitore, salvo ulteriori elementi che ne evidenzino l’effettiva idoneità pregiudizievole.
- Se il giudice di primo grado ha respinto la domanda per difetto di un presupposto costitutivo, non si forma giudicato sulle mere premesse fattuali eventualmente richiamate nella motivazione; il giudice di appello può quindi esaminare la medesima domanda anche con diversa argomentazione, purché resti nell’ambito dell’oggetto del giudizio.
- La pronuncia non definitiva che disponga una consulenza tecnica per l’ipotesi di accoglimento di una domanda non implica, di per sé, una decisione sull’an debeatur e non vincola il giudice definitivo su quel punto.
- Le censure di legittimità contro argomentazioni meramente ad abundantiam sono inammissibili per difetto di interesse, poiché l’eventuale erroneità del passaggio non inciderebbe sul dispositivo.
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, la cassazione può essere ottenuta solo se vengono utilmente censurate tutte le rationes; l’infondatezza o inammissibilità delle doglianze su una sola di esse rende improcedibili o inammissibili quelle rivolte alle altre per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il ricorso per cassazione che deduca omesso esame di un documento deve indicare specificamente il documento e dimostrarne la decisività in senso stretto, cioè la idoneità a neutralizzare con certezza le altre risultanze istruttorie poste a base della decisione.
- La consulenza tecnica d’ufficio è un ausilio del giudice nell’interesse della giustizia e le sue spese possono essere regolate come costi processuali, anche ponendole a carico di entrambe le parti in caso di reciproca soccombenza.
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