Cassazione Penale, Ordinanza n. 31748/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'unico motivo fosse privo di specificità, poiché non si confrontava in modo effettivo con le ragioni della sentenza impugnata, ma riproduceva censure già disattese. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per lesioni/violenza in ambito bagatellare e furto, deducendo un vizio di motivazione sulla motivazione per relationem adottata dal giudice di secondo grado. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe motivato in modo non autonomo, richiamando le ragioni già esposte in primo grado. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico, perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, senza indicare specificamente il punto di incoerenza tra decisione impugnata e censure.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto non è specifico e si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi di giudizio.
- La specificità del motivo va valutata in rapporto di correlazione con la motivazione della decisione impugnata: manca specificità se il ricorrente non si confronta puntualmente con le argomentazioni della sentenza.
- La denuncia di vizio di motivazione non può risolversi in una mera critica assertiva o reiterativa, ma deve individuare puntualmente l'errore argomentativo della decisione gravata.
Come è indicizzato
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