Sentenza del 26/09/2016 n. 4980 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Ente commerciale - Associazioni - Ires - Iva - Irap - Agevolazioni - Attività strumentale - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'associazione non è stata accolta, poiché non aveva assolto l'onere della prova relativo alla permanenza dei requisiti per la qualifica di ente non commerciale e per le agevolazioni fiscali. In assenza di tale prova, sono state ritenute sussistenti le circostanze previste dall'art. 149 del d.P.R. 917/1986, con conseguente decadenza dai benefici fiscali e conferma della qualificazione commerciale accertata dall'Ufficio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione sosteneva di possedere i requisiti per mantenere la qualifica non commerciale e per beneficiare delle agevolazioni in materia di IRES, IVA e IRAP. In particolare, contestava che le attività commerciali prevalessero sulle attività istituzionali e chiedeva quindi di escludere la decadenza dai benefici fiscali. Secondo il principio affermato, spettava tuttavia all'associazione fornire la prova concreta dell'inesistenza di tale prevalenza e della sussistenza dei requisiti agevolativi.
Norme richiamate
Art. 149 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma individua le condizioni e gli elementi rilevanti per verificare la perdita della qualifica di ente non commerciale. Se l'associazione non dimostra che le attività istituzionali non sono subordinate o recessive rispetto a quelle commerciali, può essere dichiarata la decadenza dalle agevolazioni fiscali.
Disciplina fiscale degli enti non commerciali in materia di IRES, IVA e IRAP
Le agevolazioni dipendono dalla concreta natura e dalle modalità di svolgimento delle attività dell'ente, non soltanto dalla forma associativa o dalle finalità dichiarate nello statuto.
Massime di principio
- Un'associazione non conserva automaticamente la qualifica di ente non commerciale solo perché è formalmente costituita come associazione o dichiara finalità istituzionali.
- In caso di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, spetta all'associazione dimostrare con documenti e dati concreti la prevalenza delle attività istituzionali rispetto a quelle commerciali e il possesso dei requisiti agevolativi.
- La valutazione deve concentrarsi sull'attività effettivamente svolta, sui ricavi, sulle modalità di gestione e sul rapporto tra attività istituzionali e commerciali, non soltanto sulle previsioni statutarie.
- Se l'ente non fornisce una prova adeguata, l'Amministrazione può ritenere integrati i presupposti dell'art. 149 del d.P.R. 917/1986 e disconoscere le agevolazioni fiscali.
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