Cassazione Civile, Ordinanza n. 31946/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2004 per IRES, IRAP e IVA, emessa a seguito di un precedente avviso di accertamento sfavorevole. In sede di merito la CTR aveva rigettato l'appello, ritenendo infondate le censure sulla notificazione del ruolo e della cartella, sulla mancata indicazione nell'atto dell'autorità giurisdizionale competente e del responsabile del procedimento, sulla dedotta violazione delle regole sulla riscossione frazionata e sulla presunta assenza di sottoscrizione del ruolo. In cassazione la società articolava sette motivi: contestava la legittimità della notifica della cartella tramite raccomandata inviata dal concessionario/agente della riscossione e da personale postale; deduceva che il notificante non avesse la qualifica di messo notificatore; sosteneva l'inesistenza della notifica per mancanza di sottoscrizione della relata e per assenza di sigillo/registro cronologico; censurava la mancanza di prova della sottoscrizione del ruolo da parte del capo ufficio e della relativa delega; deduceva la carenza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore; infine contestava l'emissione della cartella in pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento presupposto, assumendo violati gli artt. 68 d.lgs. 546/1992 e 15 d.P.R. 602/1973.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla notifica della cartella, affermando che la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento è consentita dall'art. 26 d.P.R. 602/1973 e non richiede relata di notifica, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento. Ha ritenuto infondati anche i motivi sulla sottoscrizione del ruolo, osservando che il ruolo è atto interno privo di autonoma rilevanza esterna e che la sua eventuale mancanza di sottoscrizione non incide sulla validità dell'iscrizione a ruolo né della cartella, salvo specifica previsione di legge inesistente. Ha inoltre affermato che, in difetto di una sanzione espressa, opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana e grava sul contribuente l'onere di provare l'insussistenza del potere o della provenienza, non bastando contestazioni generiche. Quanto al settimo motivo, ha confermato che la riscossione frazionata dopo l'impugnazione dell'avviso di accertamento si governa secondo gli artt. 68 d.lgs. 546/1992 e 15 d.P.R. 602/1973, e che nel caso concreto la CTR aveva correttamente rilevato il rispetto di tali regole. La società è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
primo comma, primo e secondo periodo
Consente la notifica diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la notificazione si perfeziona con la data risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede una relata autonoma.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notifica, ma non ritenuto violato dalla Corte alla luce della disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973.
art. 148 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente sul tema della notifica, ma ritenuto non decisivo perché la notifica diretta della cartella segue la disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973.
art. 3 d.lgs. n. 890 del 1982
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha chiarito che alla notifica diretta della cartella si applicano le norme sul servizio postale e non quelle sulla notificazione a mezzo posta ex L. 890/1982.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
Non prevede sanzione per la mancata sottoscrizione del ruolo; la sua violazione non comporta invalidità dell'iscrizione a ruolo.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla sottoscrizione, ma non accolto; la Corte ribadisce che per il ruolo/cartella non è richiesta la sottoscrizione nei termini prospettati.
art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dalla ricorrente per la qualifica del sottoscrittore del ruolo; la Corte non ne ha desunto una invalidità della cartella.
art. 3, comma 129, l. n. 662 del 1996
Richiamato dalla ricorrente in tema di sottoscrizione/competenze, ma non ritenuto idoneo a mutare il principio sulla irrilevanza della mancata sottoscrizione del ruolo.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
Non introduce una nullità per difetto di sottoscrizione; il ruolo resta atto interno e la validità dell'iscrizione non viene meno per tale sola ragione.
art. 2 D.M. 3 settembre 1999, n. 321
Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualifica del sottoscrittore del ruolo, ma la Corte ha confermato il principio della presunzione di riferibilità dell'atto all'organo competente.
art. 4 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che la sua dedotta violazione comportasse l'invalidità della cartella in mancanza di specifica prova contraria.
art. 19 d.lgs. n. 300 del 1999
Richiamato dalla ricorrente in tema di organizzazione dell'amministrazione finanziaria, ma non ritenuto idoneo a fondare la nullità dell'atto.
art. 53 d.lgs. n. 300 del 1999
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato conseguenze invalidanti sul ruolo o sulla cartella.
art. 2697 cod. civ.
Sul difetto di sottoscrizione e di qualifica del sottoscrittore, la Corte ha ribadito che l'onere di provare l'insussistenza del potere o della provenienza dell'atto grava sul contribuente.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
Disciplina la riscossione frazionata nel corso del giudizio tributario; la cartella emessa in pendenza del giudizio è legittima se rispetta gli importi dovuti in base all'esito del precedente grado.
art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973
Regola la riscossione provvisoria dopo la notifica dell'avviso di accertamento; opera nella fase amministrativa e si coordina con l'art. 68 d.lgs. 546/1992.
art. 19 d.lgs. n. 472 del 1997
Estende l'applicazione dell'art. 68 d.lgs. 546/1992 anche alle ipotesi in cui non sia prevista riscossione frazionata, rendendolo regola generale nella pendenza del processo tributario.
art. 21-octies l. n. 241 del 1990
Richiamato dalla Corte per affermare l'irrilevanza dei vizi formali di atti vincolati quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 2700 cod. civ.
L'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario fa piena prova, quanto all'attestazione dell'agente postale, dell'avvenuta notificazione e della relazione tra consegnatario e destinatario.
art. 1 l. n. 197 del 2022
Richiamato solo per il rinvio e la mancata definizione agevolata, senza incidenza sul merito della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Base per l'ulteriore contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi non è necessaria una relata di notifica, poiché la prova dell'avvenuta consegna e della data di perfezionamento deriva dall'avviso di ricevimento.
- Quando la legge non prevede espressamente la sottoscrizione come requisito di validità, la sua mancanza non determina di per sé la nullità dell'atto amministrativo; per il ruolo, atto interno privo di autonoma rilevanza esterna, opera la presunzione di riferibilità all'organo che lo emette.
- L'onere di dimostrare l'insussistenza del potere del sottoscrittore o la non riferibilità dell'atto all'amministrazione grava sul contribuente, che non può limitarsi a contestazioni generiche ma deve allegare elementi specifici e concreti.
- Gli atti di riscossione vincolati sono soggetti al principio di irrilevanza dei vizi formali quando, per la loro natura, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
- Nella pendenza del giudizio tributario, la riscossione frazionata del tributo segue il coordinamento tra art. 15 d.P.R. 602/1973, art. 68 d.lgs. 546/1992 e art. 19 d.lgs. 472/1997; la cartella è legittima se esige gli importi dovuti in base allo stadio del contenzioso.
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