Cassazione Civile, Ordinanza n. 04538/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
Un ente territoriale per l'edilizia residenziale pubblica impugnava un avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2014/2015, con cui veniva contestato l'omesso versamento di imposta, sanzioni e interessi su immobili di sua proprietà. L'ente sosteneva che gli immobili fossero alloggi sociali e, quindi, esenti da IMU; in subordine, deduceva che, almeno per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, spettasse la detrazione di euro 200. La CTR respingeva l'appello ritenendo non applicabile l'esenzione per alloggi sociali agli immobili dell'ente e riconoscendo solo la detrazione. In Cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e omessa pronuncia; (2) violazione delle norme processuali tributarie e dell'obbligo di motivazione dell'avviso, per avere la CTR ritenuto nuova la deduzione sulla mancata contestazione della dichiarazione IMU e per asserita insufficienza motivazionale dell'atto; (3) violazione della disciplina IMU sull'esenzione per alloggi sociali, sostenendo che gli immobili dell'ente, destinati a edilizia residenziale pubblica e assegnati secondo i criteri sociali, dovessero essere considerati alloggi sociali esenti; (4) omesso esame di fatti decisivi, tra cui ulteriori esenzioni e il preteso carattere non abrogativo della delibera comunale sulle tariffe. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto, cassando la sentenza con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le censure processuali sulla motivazione della sentenza e sull'asserita insufficienza motivazionale dell'avviso di accertamento, ma ha accolto il motivo di ricorso relativo all'erronea esclusione dell'esenzione IMU per gli alloggi sociali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto se gli immobili presentino i requisiti dell'alloggio sociale e se siano adibiti ad abitazione principale dell'assegnatario, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione sussiste solo in presenza di una obiettiva carenza del percorso logico-argomentativo; non basta la mera non condivisione della motivazione o una motivazione sintetica se la decisione consente di comprendere la ratio decidendi.
art. 111 Cost.
Richiede una motivazione effettiva, non meramente apparente, della decisione giudiziaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza, qui invocato per la presunta motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per denunciare un vizio della sentenza in relazione alla motivazione dell'avviso e alla dedotta novità della questione.
art. 1, comma 161 e 162, L. 296/2006
Invocato nel quadro della disciplina degli avvisi di accertamento in materia tributaria locale.
art. 13 d.l. 201/2011
Prevede l'esenzione IMU per gli alloggi sociali; la Corte afferma che l'esenzione spetta agli immobili che abbiano le caratteristiche tipizzate dal DM 22 aprile 2008 e siano adibiti ad abitazione principale dell'assegnatario.
art. 13 d.l. 201/2011
Richiama la detrazione di euro 200 per talune abitazioni; la CTR l'aveva applicata in luogo dell'esenzione, ma la Cassazione ritiene erronea l'esclusione dell'esenzione quando ricorrano i presupposti di alloggio sociale.
art. 13 d.l. 201/2011
Prevede la detrazione di euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, distinti dagli alloggi sociali esenti.
art. 7, lett. i, d.lgs. 504/1997
Richiamato dalla CTR per escludere l'agevolazione, ma la Cassazione non condivide l'impostazione perché, per gli alloggi sociali, opera la disciplina specifica dell'esenzione IMU.
art. 2697 c.c.
La Corte richiama il criterio generale di riparto dell'onere della prova, ma precisa che, per la qualificazione dell'alloggio sociale e la sua destinazione ad abitazione principale, la prova ulteriore non è normalmente necessaria, salvo prova contraria dell'ente impositore.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
Richiamato con riguardo ai poteri istruttori e al regime probatorio nel processo tributario.
art. 14 disp. prel. c.c.
Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione, senza ricorso ad analogia o interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti.
art. 52 d.lgs. 446/1997
Il potere regolamentare comunale non può incidere sulla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, delle esenzioni o delle aliquote massime oltre i limiti di legge.
art. 1, comma 1, lett. a, L. 130/2022
Indicato quale base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, L. 160/2019
Ha poi chiarito, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, che i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e adibiti ad abitazione principale sono considerati abitazioni principali.
D.M. 22 aprile 2008
Definisce l'alloggio sociale come unità immobiliare ad uso residenziale, oggetto di locazione permanente, destinata a ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati.
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Base normativa complessiva dell'IMU e delle relative detrazioni/esenzioni richiamate nel ricorso e nella motivazione della Corte.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando manca del tutto la spiegazione del percorso logico-giuridico; non ricorre invece il vizio se il giudice risponde al motivo di gravame e rende comprensibile la ratio decidendi, anche sinteticamente.
- In tema di avviso di accertamento tributario, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi su an e quantum; non è necessario indicare preventivamente tutte le possibili cause di esenzione astrattamente invocabili.
- L'atto impositivo che contesta l'omesso o parziale versamento del tributo implica, di regola, il rigetto della pretesa esenzione dedotta dal contribuente, senza necessità di una specifica confutazione espressa di ogni singola agevolazione.
- In materia fiscale, le norme di esenzione o agevolazione sono di stretta interpretazione: non è consentito estendere l'esenzione a fattispecie non espressamente ricomprese dal legislatore.
- L'esenzione IMU per gli alloggi sociali richiede la ricorrenza delle caratteristiche tipizzate dal DM 22 aprile 2008 e l'adibizione dell'immobile ad abitazione principale dell'assegnatario; gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica non coincidono automaticamente con gli alloggi sociali.
- La detrazione IMU prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica è distinta dall'esenzione spettante agli alloggi sociali: la prima opera per gli immobili non qualificabili come alloggi sociali, la seconda solo per quelli che presentino i requisiti normativi dell'alloggio sociale.
- La destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario è normalmente insita nella disciplina dell'assegnazione e non richiede una prova ulteriore, salvo che l'ente impositore dimostri un concreto inadempimento agli obblighi di residenza e dimora abituale.
- Il regolamento o la delibera comunale non possono derogare alla disciplina statale sulle fattispecie imponibili e sulle esenzioni in materia tributaria.
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