Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-656/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020. — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósá. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni all’esportazione – Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) – Beni spediti o trasportati fuori dell’Unione europea da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato membro interessato – Articolo 147 – “Beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori” non stabiliti nell’Unione – Nozione – Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell’Unione – Prova – Diniego dell’esenzione all’esportazione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Frode. — Causa C-656/19

Giurisprudenza europea62019CJ0656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il regime agevolato per i "viaggiatori" non copre le operazioni commerciali mascherate da acquisti per uso personale. Quando però i beni escono realmente dall’Unione, il diverso regime di esenzione per esportazione può applicarsi anche se non sono state seguite le formalità doganali previste per il rimborso ai viaggiatori. Il diniego automatico dell’esenzione per esportazione è contrario a neutralità e proporzionalità, salvo che manchi la prova dei requisiti sostanziali o vi sia una frode rilevante conosciuta dal soggetto passivo.

Esenzione IVA all’esportazione e per i viaggiatori: i beni acquistati per rivendita e trasportati da un privato fuori dall’Unione non rientrano nel regime dei "bagagli personali"; se i beni sono effettivamente esportati, può però applicarsi l’esenzione per esportazione, salvo prova mancante o frode rilevante.

La questione giuridica

1) Se i beni acquistati da un privato non stabilito nell’Unione e trasportati fuori dell’Unione per fini commerciali, in vista della rivendita in uno Stato terzo, possano rientrare nella nozione di "beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori" dell’articolo 147 della direttiva IVA. 2) Se, quando non ricorrono le condizioni dell’articolo 147, l’autorità debba comunque verificare l’applicabilità dell’esenzione per esportazione di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), anche in assenza delle formalità doganali e a prescindere dall’intenzione originaria dell’acquirente. 3) Se, in presenza di emissione in mala fede del modulo per viaggiatori stranieri ma di effettiva uscita dei beni dall’Unione, sia compatibile con il diritto UE un diniego automatico anche dell’esenzione per esportazione, alla luce di neutralità fiscale, proporzionalità e lotta alla frode.

Principio di diritto

La nozione di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, ai sensi dell’articolo 147 della direttiva IVA, va interpretata in modo autonomo e restrittivo: non vi rientrano i beni trasportati fuori dell’Unione da un privato per fini commerciali e per la loro rivendita in uno Stato terzo. Se tuttavia le cessioni integrano oggettivamente un’esportazione ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), l’esenzione per esportazione non può essere negata automaticamente per il solo mancato espletamento delle formalità doganali o per l’erronea applicazione del regime dei viaggiatori, purché sia provata l’uscita effettiva dei beni dall’Unione e non ricorrano una prova insufficiente dei requisiti sostanziali o una partecipazione consapevole del cedente a una frode idonea a compromettere il sistema comune IVA.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 131, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 146, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 147, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446, articolo 1, punto 5

Esenzione IVA per viaggiatori e esportazioni: oggetto della pronuncia

La causa C-656/19 riguarda un rinvio pregiudiziale del Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság in materia di IVA. Il giudice ungherese chiedeva come coordinare l’esenzione per i beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori non stabiliti nell’Unione con l’esenzione per le cessioni di beni esportati fuori dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

La Bakati vendeva beni a privati non stabiliti in Ungheria, i quali li ritiravano vicino al confine serbo e li trasportavano poi in Serbia in autovettura privata, come bagaglio personale. La società applicava il regime ungherese di rimborso IVA per viaggiatori stranieri e, dopo il visto doganale di uscita, rimborsava l’imposta ai clienti, detraendola poi nelle dichiarazioni IVA.

L’amministrazione fiscale ha ritenuto che gli acquisti avessero finalità di rivendita e non di uso personale o familiare; ha quindi negato l’esenzione per viaggiatori stranieri e recuperato IVA, sanzioni e interessi. Il giudice del rinvio ha evidenziato che i beni avevano comunque lasciato l’Ungheria e ha posto cinque questioni alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, sulla nozione di cessione di beni;
  • l’articolo 131 della direttiva IVA, sulle condizioni applicabili alle esenzioni;
  • l’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), sulla esenzione per le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dell’Unione;
  • l’articolo 147 della direttiva IVA, sulla specifica esenzione per i beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori non stabiliti nell’Unione;
  • l’articolo 273 della direttiva IVA, sugli obblighi ulteriori imposti dagli Stati membri;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
  • il regolamento delegato (UE) 2015/2446, articolo 1, punto 5, richiamato solo dal giudice nazionale.

Interpretazione dell’articolo 147: nozione di "bagaglio personale"

La Corte ha escluso che la nozione di "bagaglio personale" possa essere ricavata direttamente dalla Convenzione di New York del 1954 sugli effetti personali dei viaggiatori o dalla nozione doganale di "bagagli" del regolamento delegato 2015/2446. Si tratta infatti di una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare secondo il senso abituale, il contesto e gli obiettivi della direttiva IVA.

Secondo la Corte, l’espressione riguarda beni generalmente di piccole dimensioni o in piccole quantità, trasportati da una persona fisica durante uno spostamento e destinati al suo uso privato o familiare. La disposizione, inoltre, presuppone un beneficiario persona fisica che non agisce come operatore economico, il che esclude le esportazioni di natura commerciale.

La Corte ha quindi affermato che l’articolo 147 non si applica a beni trasportati da un privato fuori dell’Unione a fini commerciali, in vista della loro rivendita in uno Stato terzo.

Rapporto tra articolo 147 e articolo 146: esenzione per esportazione

La Corte ha chiarito che l’articolo 147 costituisce un caso specifico dell’esenzione generale prevista dall’articolo 146, paragrafo 1, lettera b). Ne consegue che il mancato rispetto delle condizioni speciali dell’articolo 147 non esclude, di per sé, la possibile applicazione dell’articolo 146, purché siano soddisfatti i suoi requisiti oggettivi.

La qualificazione come cessione all’esportazione dipende infatti dal trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario, dalla prova della spedizione o del trasporto fuori dell’Unione e dall’effettiva uscita fisica dei beni dal territorio dell’Unione. La Corte ha ribadito che tale qualificazione non dipende né dall’espletamento delle formalità doganali né dall’intenzione originaria dell’acquirente di beneficiare del regime dei viaggiatori.

Prova dell’esportazione, neutralità e proporzionalità

Quanto alla prova, la Corte ha ricordato che l’esenzione per esportazione richiede la dimostrazione dell’effettiva uscita dei beni, ma che non può essere imposta una modalità esclusiva di prova. Nel caso concreto, era pacifico che i beni erano usciti dall’Unione e che ciò risultava dal visto doganale apposto sul modulo in possesso del soggetto passivo.

La Corte ha quindi ritenuto sproporzionato negare l’esenzione per esportazione solo perché il venditore non aveva avviato la procedura doganale prevista per il regime dei viaggiatori o non disponeva dei documenti richiesti da tale regime, quando la fuoriuscita dei beni era comunque provata e la cessione soddisfaceva i criteri oggettivi dell’articolo 146.

Frode e mala fede del soggetto passivo

La Corte ha poi esaminato il profilo della mala fede. Ha ribadito che l’esenzione può essere negata se la violazione formale impedisce di provare con certezza i requisiti sostanziali, oppure se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione era inserita in una frode idonea a compromettere il funzionamento del sistema comune IVA.

Tuttavia, nel caso di specie il giudice del rinvio non aveva precisato in cosa consistesse la frode né se vi fossero perdite di gettito o un pregiudizio per il sistema IVA. La sola violazione dell’articolo 147 o l’eventuale vantaggio concorrenziale non bastano, di per sé, a giustificare il diniego dell’esenzione per esportazione. La Corte ha aggiunto che eventuali sanzioni amministrative nazionali restano possibili, ma non la negazione automatica dell’esenzione laddove l’esportazione sia effettiva.

Dispositivo

La Corte ha statuito che:

  • i beni trasportati da un privato non stabilito nell’Unione fuori dell’Unione a fini commerciali, in vista della rivendita in uno Stato terzo, non rientrano nell’articolo 147;
  • l’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), può comunque applicarsi se l’esportazione effettiva è provata, anche senza formalità doganali e anche se l’acquirente intendeva inizialmente fruire del regime dei viaggiatori;
  • è contrario al diritto dell’Unione negare automaticamente l’esenzione per esportazione per la sola mala fede nella gestione del modulo del regime viaggiatori, salvo mancanza di prova dei requisiti sostanziali o partecipazione consapevole a una frode rilevante.

Ricadute operative

Per gli operatori economici, la pronuncia conferma che il regime dei viaggiatori ha una portata limitata e non può essere usato per operazioni commerciali di rivendita all’estero. Al contempo, la decisione tutela il principio di neutralità fiscale: se i beni sono realmente usciti dall’Unione, l’errore formale o la riqualificazione del regime non giustificano automaticamente l’imposizione IVA, salvo frode o difetto di prova sostanziale.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni all’esportazionecommercio internazionalefrode fiscaleneutralità fiscale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.