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Ordinanza

Ordinanza n. 118/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- del 30.08.2024 emesso dalla Questura di Fermo notificato in data 04/09/2024.

Giustizia amministrativa202400531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dalla Questura di Fermo e notificato il 4 settembre 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per l'annullamento il provvedimento di ammonimento adottato dalla Questura di Fermo il 30 agosto 2024. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i fatti contestati né i motivi di illegittimità dedotti. Il ricorrente ha dichiarato la permanenza dell'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR, rilevata la permanenza dell'interesse alla decisione e ravvisata l'opportunità di acquisire ulteriori elementi per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha disposto incombenti istruttori. In particolare, ha ordinato all'Amministrazione intimata di depositare al più presto una dettagliata relazione sulla vicenda controversa, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento e non formula una valutazione sull'illegittimità dell'ammonimento.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei principi di effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 1 c.p.a. in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Utilizzato come base normativa per ordinare all'Amministrazione il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda e degli atti o documenti utili ai fini del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda controversa e degli atti o documenti utili alla decisione.
  • L'ordinanza istruttoria che dispone il deposito di una relazione amministrativa e della documentazione rilevante non decide la domanda principale né anticipa la valutazione sulla legittimità dell'atto impugnato.
  • La dichiarazione della permanenza dell'interesse alla decisione esclude, allo stato, la sopravvenuta carenza di interesse e consente la prosecuzione dell'istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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