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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45950/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione relativo a un capannone realizzato a Quarto (mq 260, altezza media m.6,50) emesso in seguito a condanna per violazioni edilizie (art.44 lett. c) d.P.R. 380/2001) e normativa antisismica. Due motivi: (1) la tesi che l'ordine di demolizione sia assimilabile a una "pena" soggetta alla prescrizione penale (art.173 c.p. e art.28 legge 689/1981) e quindi estinto per prescrizione; (2) la richiesta che si tenesse conto di un possibile condono ai sensi della legge 24/11/2003 n.326, con censura per il mancato reperimento della pratica di condono dall'UTC e per l'omessa ricostruzione del fascicolo da parte del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto ha confermato che l'ordine di demolizione ha natura non punitiva, ovvero sanzione amministrativa a funzione ripristinatoria e obbligo reale, per cui non si applicano le prescrizioni previste per le sanzioni penali (art.173 c.p.) né l'art.28 legge 689/1981. Sul secondo punto ha ritenuto inutile la mancanza della pratica di condono in quanto, anche assumendo che i termini temporali fossero rispettati, il manufatto insiste su area con vincolo cimiteriale (inedificabilità assoluta) ed eccedeva i limiti volumetrici previsti dall'art.32, comma 25, legge n.326/2003 (superamento del limite di 750 mc), pertanto non sarebbe comunque stato ammesso al condono. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 - art.44, lett. c)

    Disciplina illeciti edilizi; la condanna penale è la base dell'ordine di demolizione contestato

  • codice penale - art.173

    Norma sulla prescrizione delle pene: la Corte ha ritenuto inapplicabile questa prescrizione all'ordine di demolizione in quanto non penalmente qualificabile come pena

  • legge 24 novembre 1981, n.689 - art.28

    art.28 legge 24/11/1981, n.689

    Norma sulla estinzione per prescrizione delle sanzioni amministrative: la Corte ha ritenuto non applicabile questa disciplina all'ordine di demolizione per la sua natura reale e ripristinatoria

  • legge 24 novembre 2003, n.326 (condono edilizio)

    legge n.326/2003; art.32, comma 25

    Disciplina dei limiti e condizioni del condono: il capannone risultava incompatibile per ubicazione (vincolo cimiteriale) e per volumetria superiore al limite (750 mc) previsto dal comma 25, escludendo la possibilità di condono

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 3, n.3979 del 21/09/2018 (Cerra s.r.l.)

    Sez. 3, n.3979 del 21/09/2018

    Richiamata come principio di riferimento circa l'irrilevanza dell'assimilazione dell'ordine di demolizione a pena ai fini della prescrizione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 3, n.18900 del 02/04/2008 (Vinci)

    Sez. 3, n.18900 del 02/04/2008

    Richiamata sul principio che aree con vincoli inderogabili (es. vincolo cimiteriale) comportano inedificabilità assoluta e precludono il condono

  • Corte costituzionale - sentenza 13 giugno 2000, n.186

    sent. C. cost. 13/06/2000, n.186

    Richiamata in relazione alla legittimazione a liquidare somme in favore della Cassa delle ammende anche in sede di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione emesso in esito a reati edilizi è considerato una sanzione amministrativa ripristinatoria di natura reale e non una pena: quindi non si applicano le regole di prescrizione penale (art.173 c.p.) né, di norma, l'art.28 della legge 689/1981.
  • Per valutare l'ammissibilità di un condono non bastano i termini temporali: è necessario verificare anche i limiti oggettivi e i vincoli dell'area (es. inedificabilità per vincolo cimiteriale) e i limiti volumetrici stabiliti dalla legge sul condono; in presenza di vincoli assoluti o di superamento dei limiti normativi il condono è precluso.
  • La carenza o la mancata reperibilità della pratica amministrativa di condono può essere rilevante, ma non è determinante se elementi tecnici e vincolistici (forniti dall'UTC o da periti) dimostrano che comunque il titolo non poteva essere accordato.
  • Non conviene reiterare davanti alla Corte di Cassazione questioni già definitivamente decise dalla stessa: motivi meramente reiterativi sono dichiarati inammissibili.
  • Il ricorrente rischia la condanna alle spese e, anche in assenza di colpa grave, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile, secondo i criteri costituzionali richiamati dalla giurisprudenza.

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