Sentenza n. 811/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - del silenzio-inadempimento opposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alla istanza della Società del 13 giugno 2024, perfezionata il 18 luglio 2024, volta all'acquisizione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di competenza statale, necessaria per realizzare nel Comune di Caltanissetta, un impianto agri-voltaico di potenza massima pari a 71,94 MW con le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, denominato "Gessolungo"; mediante nomina contestuale di un Commissario ad acta, col compito di provvedere alla definizione del procedimento, una volta decorso il termine per l'adempimento spontaneo che si ritenesse di assegnare; per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, per il caso di ulteriore ed ingiustificato inadempimento, al risarcimento dei danni da ritardo sin qui subiti, nella misura che verrà quantificata o che potrà liquidarsi anche in via equitativa, mediante condanna dell'Amministrazione al relativo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA statale per un impianto agrivoltaico da realizzare nel Comune di Caltanissetta
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 152/2006, un’istanza per l’avvio della procedura di VIA statale relativa a un impianto agrivoltaico di potenza massima pari a 71,94 MW e alle opere di connessione alla rete nazionale. L’istanza è stata dichiarata procedibile, pubblicata sul portale ministeriale e assegnata alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; la consultazione pubblica si è conclusa senza osservazioni. Nel corso del procedimento sono stati acquisiti un parere negativo della Soprintendenza di Caltanissetta e un parere negativo dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente. La società ha presentato controdeduzioni, ma, decorso il termine per la conclusione della VIA previsto dall’art. 25 d.lgs. 152/2006, non è stato adottato alcun provvedimento finale. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 25 d.lgs. 152/2006 e dei principi di efficienza, buon andamento e imparzialità; violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e dei medesimi principi; diritto al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis l. 241/1990.
La decisione
Il TAR accoglie la domanda avverso il silenzio. Rileva che il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone la mancata conclusione, entro il termine dovuto, di un procedimento già avviato o comunque la mancata evasione di un’istanza diretta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere. L’obbligo di provvedere deriva, in via generale, dall’art. 2 l. 241/1990 e sussiste anche quando l’amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata: essa deve comunque adottare un provvedimento espresso. Nel caso concreto, i termini della procedura VIA sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006 e risultano decorsi senza l’adozione dell’atto conclusivo. I pareri negativi acquisiti sono atti endoprocedimentali e non esonerano il Ministero dall’obbligo di concludere il procedimento con una determinazione espressa e motivata. Il TAR dichiara pertanto illegittimo il silenzio della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero dell’Ambiente e assegna alla Commissione trenta giorni per predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento di VIA e al Ministero cento giorni successivi per adottare il provvedimento finale di accoglimento o diniego, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, secondo quanto indicato in motivazione. In caso di ulteriore inerzia nomina quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, con facoltà di delega. Il merito della decisione amministrativa resta impregiudicato, trattandosi di potere discrezionale. La domanda risarcitoria non viene decisa: il rito è convertito ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a. e la relativa trattazione è rinviata all’udienza pubblica del 2 dicembre 2026. Il Ministero dell’Ambiente è condannato al pagamento di 1.000 euro di spese, oltre accessori e contributo unificato; le spese sono compensate nei rapporti con le altre amministrazioni.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto e fonda l’obbligo generale di provvedere anche rispetto a istanze il cui contenuto possa essere ritenuto infondato o inammissibile.
art. 2-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento del danno da ritardo, la cui decisione è stata rinviata dopo la conversione del rito.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Richiamato per la disciplina dei tempi e delle modalità della procedura VIA relativa ai progetti considerati.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa dell’istanza di avvio della procedura di VIA statale presentata dalla società.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Disciplina l’avviso al pubblico e la consultazione nell’ambito della procedura VIA.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Disciplina la conclusione della procedura VIA; la mancata espressione dei pareri o l’acquisizione di pareri negativi non elimina l’obbligo del Ministero di adottare una pronuncia finale espressa.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Attribuisce natura perentoria ai termini del procedimento di VIA, rafforzando l’obbligo di conclusione tempestiva.
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale disciplina dell’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio e consente, in caso di persistente inerzia, la nomina del commissario ad acta; il comma 6 consente la conversione del rito per la domanda risarcitoria.
art. 17-bis l. 241/1990
Può operare per il concerto dell’amministrazione regionale dei beni culturali nell’ambito della procedura.
art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
Richiamato per qualificare il commissario ad acta quale organo titolare del potere sostitutivo.
art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione Siciliana
Richiamato in relazione alla competenza regionale siciliana in materia di tutela del paesaggio.
art. 1 d.P.R. 30 agosto 1975, n. 637
Richiamato quale norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di tutela del paesaggio.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è esperibile quando l’amministrazione, a fronte di un’istanza non pretestuosa né abnorme diretta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, ometta di concludere il procedimento entro il termine dovuto, indipendentemente dal carattere discrezionale del potere da esercitare.
- L’amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento espresso anche quando ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; tali valutazioni non legittimano l’inerzia procedimentale.
- Nella procedura di VIA, i termini previsti dall’art. 25 d.lgs. 152/2006 hanno natura perentoria e la loro scadenza senza provvedimento finale integra silenzio-inadempimento.
- La mancata espressione dei pareri previsti o l’acquisizione di pareri negativi non esonera l’amministrazione procedente dall’obbligo di concludere la VIA con un provvedimento espresso e motivato, poiché i pareri costituiscono atti endoprocedimentali da ponderare nella decisione finale.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare agli organi amministrativi competenti di adottare gli atti necessari entro termini determinati e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, senza vincolare il contenuto della valutazione discrezionale spettante all’amministrazione.
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