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Sentenza

Sentenza n. 659/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento della missiva pec, prot. -OMISSIS-, notificata il 16 dicembre 2021, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Chieti, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 14 dicembre 2021, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis, D.l. n. 387/1987 e dell'art. 21, l. n. 232 del 1990; nonchè per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis, d.l. n. 387 del 1987 e dell’art. 21, l. n. 232 del 1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202200318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già Primo Maresciallo Luogotenente dell'Esercito Italiano, cessato dal servizio a domanda dopo avere maturato, secondo la propria prospettazione, 41 anni di servizio utile e 55 anni di età, ha impugnato la missiva con cui l'INPS aveva respinto la richiesta di ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante computo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della l. n. 232/1990. L'unica censura dedotta consisteva nell'erroneità del diniego, fondato sull'assimilazione del collocamento a riposo a domanda al pensionamento volontario, sostenendo invece che, in presenza dei requisiti di età e anzianità, il beneficio dovesse essere riconosciuto. Sono state proposte anche domanda di accertamento del diritto al ricalcolo e domanda di condanna alla corresponsione delle somme aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la pretesa indipendentemente dalla natura provvedimentale del diniego e dalla sua specifica motivazione, poiché mancavano comunque i presupposti normativi per il riconoscimento del beneficio. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva e riguarda, in sostanza, l'accertamento del diritto ai sei scatti. Il Collegio ha rilevato che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica al personale delle forze di polizia, anche a ordinamento militare, ma non alle Forze armate. L'art. 16 della l. n. 121/1981, cui rinvia l'art. 6 del d.l. n. 387/1987, esclude infatti le Forze armate dalla nozione di forze di polizia. L'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 non estende il beneficio a tutto il personale militare: il terzo comma conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis al solo personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, mentre le ulteriori ipotesi previste dalla disposizione non risultavano dimostrate nel caso concreto. Poiché il ricorrente apparteneva all'Esercito Italiano, e quindi a una Forza armata non qualificabile come forza di polizia, il beneficio non era riconoscibile, anche a prescindere dalla questione del collocamento a riposo a domanda e dal possesso dei requisiti anagrafici e contributivi. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale della Polizia di Stato ... e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ... ai fini ... della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... Le disposizioni ... si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.

    La disposizione delimita il beneficio al personale delle forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare, e non lo estende al personale delle Forze armate.

  • art. 16 l. n. 121/1981

    L'art. 16 ... perimetra la nozione di forze di polizia ... con esclusione delle Forze armate.

    La nozione di forze di polizia cui rinvia la disciplina dei sei scatti non comprende le Forze armate.

  • art. 1911 d.lgs. n. 66/2010

    L'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 continua ad applicarsi al solo personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

    La norma non estende il beneficio a tutto il personale militare; conferma invece l'applicazione dell'art. 6-bis alle sole forze di polizia a ordinamento militare, oltre alle specifiche ipotesi previste dai commi precedenti, non comprovate nel caso concreto.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    È richiamato quale fondamento normativo della richiesta di inclusione dei sei scatti nel trattamento di fine servizio, ma il beneficio resta subordinato all'appartenenza alle categorie normativamente individuate.

  • art. 1082 d.lgs. n. 66/2010

    La disposizione è richiamata quale disciplina della promozione alla vigilia del collocamento a riposo, considerata alternativa al beneficio previsto dall'art. 1911, comma 1, ma indicata come abrogata.

  • art. 1, comma 258, l. n. 190/2014

    È richiamata per l'abrogazione, dal 1° gennaio, dell'art. 1082 e degli artt. 1076 e 1077 del d.lgs. n. 66/2010, con conseguenze sulla possibilità di ottenere i benefici collegati a tali disposizioni.

  • art. 1256 cod. civ.

    Richiamato nell'orientamento giurisprudenziale recepito per affermare l'estinzione dell'obbligazione facoltativa quando la prestazione principale sia divenuta impossibile per effetto dell'abrogazione della disciplina della promozione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del trattamento di fine servizio, è riservato al personale delle forze di polizia individuate dall'art. 16 della l. n. 121/1981 e non spetta, per il solo fatto dell'appartenenza al comparto militare, al personale delle Forze armate.
  • Il rinvio dell'art. 6 del d.l. n. 387/1987 all'art. 16 della l. n. 121/1981 delimita l'ambito soggettivo dell'art. 6-bis: le Forze armate non sono comprese nella nozione di forze di polizia, mentre vi rientrano le forze di polizia a ordinamento militare.
  • L'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 non estende i sei scatti a tutto il personale militare; il suo comma 3 conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al solo personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, salva la sussistenza delle specifiche ipotesi contemplate dagli altri commi della disposizione.
  • Nelle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva aventi a oggetto l'accertamento di un diritto previdenziale, il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali del beneficio richiesto, a prescindere dalla natura provvedimentale del diniego amministrativo e dalla specifica motivazione posta a suo fondamento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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