Sentenza del 20/05/2016 n. 10485 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992 per un impianto industriale destinato alla produzione di combustibile da rifiuto. Ha sostenuto che l'esenzione spettasse soltanto quando l'immobile fosse utilizzato direttamente dall'ente pubblico per lo svolgimento immediato di compiti istituzionali. Nel caso concreto, invece, l'impianto era stato affidato in concessione a società private, Fisia Italimpianti S.p.A. e successivamente Fibe S.p.A., che gestivano il servizio con scopo di lucro. Il Comune ha inoltre denunciato violazione di legge, violazione dell'art. 2697 c.c. e vizi della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo che l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore sia condizione necessaria per l'esenzione ICI. L'affidamento dell'impianto a una società privata, mediante concessione o locazione, esclude la destinazione diretta dell'immobile ai compiti istituzionali dell'ente pubblico, anche se l'attività svolta costituisce un servizio pubblico e persegue finalità collegate a un'emergenza istituzionale. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre i controricorrenti sono stati condannati a rimborsare al Comune 5.000 euro per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a
Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L'esenzione ICI richiede non solo il possesso pubblico dell'immobile, ma anche la sua utilizzazione diretta ed esclusiva da parte dell'ente pubblico per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L'utilizzo da parte di un soggetto privato concessionario, soprattutto con finalità lucrativa, esclude l'agevolazione.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La disposizione è stata richiamata dal Comune in relazione all'onere probatorio circa i presupposti dell'esenzione, anche se la decisione si è concentrata principalmente sul requisito dell'utilizzazione diretta dell'immobile.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ha ritenuto ammissibile la denuncia congiunta di violazione di legge e vizio di motivazione quando le censure consentono di individuare chiaramente sia il fatto controverso sia l'errore nella sua qualificazione giuridica.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione ha potuto decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale riconosciuta agli immobili pubblici non è sufficiente che il bene sia di proprietà dello Stato o di un ente pubblico e sia destinato a un servizio di interesse pubblico: occorre verificare anche l'utilizzazione diretta da parte dell'ente titolare.
- L'affidamento della gestione dell'immobile o del servizio a una società privata, tramite concessione o locazione, può escludere l'esenzione quando il privato utilizza il bene autonomamente e per finalità economiche o lucrative.
- La finalità pubblica o emergenziale dell'attività non rende automaticamente istituzionale l'utilizzo dell'immobile: rilevano concretamente il soggetto che lo utilizza, il titolo giuridico dell'utilizzo e le modalità di gestione.
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate verificando rigorosamente tutti i requisiti previsti dalla norma; la proprietà pubblica costituisce da sola un presupposto insufficiente.
- Nel ricorso per cassazione è possibile articolare nello stesso motivo violazioni di legge e vizi motivazionali soltanto se le censure sono chiaramente distinguibili e riferite a fatti e profili giuridici individuabili.
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