Cassazione Civile, Ordinanza n. 35569/2022 del 02/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato separatamente: un atto di contestazione di sanzioni per indebita compensazione IVA e omessa tenuta delle scritture contabili, un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società ritenuta nella sua disponibilità di fatto, e una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo straordinario per oltre 22 milioni di euro, derivante dai precedenti atti. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi riuniti; in appello la CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, ritenendo valido il ruolo straordinario, ma rigettando l'impugnazione sugli atti presupposti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e giudicato interno, per il capo di primo grado che avrebbe accolto il ricorso per difetto di prova dell'Ufficio; 2) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 per mancata allegazione al PVC di documenti richiamati; 3) violazioni in materia di notificazione, in particolare dell'art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973; 4) omessa pronuncia sulla illegittimità dell'iscrizione a ruolo straordinaria; 5) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla medesima questione; 6) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale; 7) omessa pronuncia sulla violazione del termine di cui all'art. 12, comma 7, l. 212/2000 e sulla mancanza di ragioni d'urgenza. L'Ufficio ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo omesso esame della qualifica di amministratore di fatto del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della CTR sul ruolo straordinario meramente apparente: il giudice d'appello non aveva spiegato perché il contribuente sarebbe stato privo di interesse a contestare i presupposti dell'iscrizione a ruolo straordinaria, pur avendo contestualmente annullato gli atti presupposti o comunque escluso la fondatezza di parte delle pretese. La Corte ha invece rigettato il primo, secondo e sesto motivo, dichiarato inammissibile il terzo e assorbiti il quinto e il settimo. Ha rigettato anche il ricorso incidentale dell'Ufficio, ritenendolo volto a sollecitare una nuova valutazione di fatto preclusa dalla doppia conforme. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto infondata la censura, valorizzando l'accertamento di fatto della CTR sulla complessiva impugnazione dell'appello dell'Ufficio.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di allegazione dei documenti richiamati nell'atto impositivo è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e rilevanti per la pretesa; non si estende ad atti istruttori estranei alla pretesa stessa.
art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per contestare la notificazione dell'avviso di accertamento; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo state trascritte le relate di notificazione.
art. 52, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio preventivo; la Corte ha escluso un obbligo generalizzato per i tributi non armonizzati e ha richiamato la necessità della prova di resistenza per l'IVA.
art. 33, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha ribadito che, per i tributi non armonizzati, il contraddittorio preventivo generale non è previsto dalla legge.
art. 12, comma 7, l. 20 luglio 2000, n. 212
richiamato per la dedotta violazione del termine dilatorio; la censura è stata assorbita dopo l'accoglimento del quarto motivo.
art. 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma richiamata quale base del ruolo straordinario; la Corte ha osservato che il relativo presupposto è il fondato pericolo per la riscossione e che la motivazione della CTR non si confrontava con tale requisito.
artt. 11 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973
l'iscrizione nei ruoli straordinari è qualificata come misura cautelare a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende dall'atto impositivo presupposto.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
usato per diversi motivi di violazione di legge; la Corte ha distinto tra censure infondate e censura inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per le doglianze di omessa pronuncia e motivazione apparente; accolto il motivo relativo al ruolo straordinario per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato dal ricorrente incidentale; la Corte ne ha escluso l'utilizzo per sovvertire accertamenti di fatto coperti da doppia conforme.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione alla nullità per motivazione apparente o mancante.
art. 111, sesto comma, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per la preclusione alla revisione in cassazione degli accertamenti di fatto in presenza di doppia conforme.
Massime di principio
- L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati nell'atto tributario ex art. 7 dello Statuto del contribuente riguarda solo i documenti non conosciuti o non già ricevuti dal contribuente e che siano effettivamente posti a fondamento della pretesa; non si estende agli atti istruttori o ai documenti estranei alla motivazione dell'atto.
- In tema di notificazione degli atti tributari, la censura in cassazione deve essere specifica e autosufficiente: quando si contesta la ritualità della notifica occorre trascrivere nel ricorso le relate e gli atti del procedimento notificatorio, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato non è previsto per i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati, la deduzione della sua violazione richiede anche la concreta indicazione delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere e la prova di resistenza.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il giudice non si confronta con il presupposto giuridico effettivo della questione decisa, limitandosi a formule generiche o assertive che non consentono di comprendere la ratio della decisione.
- L'iscrizione a ruolo straordinario ha natura cautelare e presuppone il fondato pericolo per la riscossione; la sua legittimità va valutata in relazione anche alla sorte dell'atto impositivo presupposto, sicché la contestazione della cartella non può essere respinta con argomenti sganciati da tale presupposto.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto storico già accertato dai giudici di merito.
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