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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17583/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d'appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001, un equo indennizzo per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare alla quale avevano partecipato insinuando il proprio credito al passivo. La Corte territoriale aveva però liquidato somme molto contenute, ritenendo che, per effetto dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001, l'indennizzo non potesse superare il valore della causa presupposta e che tale valore dovesse essere individuato nell'importo concretamente assegnato ai creditori nel riparto finale, detraendo gli acconti già ricevuti. Con il ricorso per cassazione i creditori hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001, dell'art. 6, par. 1, CEDU e degli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che il valore della causa presupposta andasse invece commisurato all'ammontare del credito ammesso al passivo, e non alla somma effettivamente distribuita in sede di riparto finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, quando il procedimento presupposto è una procedura fallimentare, ai fini del limite massimo dell'indennizzo previsto dall'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001, occorre fare riferimento, in via analogica, ai criteri di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. e dunque all'importo domandato dal creditore nella procedura, cioè al credito insinuato e ammesso al passivo. È invece errato ancorare il valore alla quota assegnata nel riparto finale, perché tale importo dipende da fattori estranei alla natura ed entità del credito e alla posizione del creditore. Poiché la Corte d'appello aveva applicato il criterio non corretto, il decreto è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    norma processuale richiamata quale base dell'opposizione nel procedimento di equa riparazione; la decisione impugnata è stata resa in tale sede.

  • art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001

    il limite massimo dell'indennizzo va parametrato al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice; nel caso di procedura fallimentare il valore va determinato secondo i criteri del codice di procedura civile, non con riferimento al riparto finale.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    invocato come parametro della ragionevole durata del processo e della tutela indennitaria per la sua violazione.

  • artt. 111 e 117 Cost.

    richiamati a sostegno della censura di violazione dei principi costituzionali di giusto processo e conformazione dell'ordinamento interno agli obblighi convenzionali.

  • artt. 10 e ss. c.p.c.

    utilizzati in via analogica per determinare il valore della controversia fallimentare ai fini del limite all'indennizzo.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il limite massimo dell'indennizzo previsto dall'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001 va calcolato assumendo come valore della causa l'importo del credito fatto valere dal creditore nel procedimento presupposto, secondo i criteri di valore desumibili dagli artt. 10 e ss. c.p.c.
  • Non è corretto ancorare il valore della controversia al mero importo assegnato al creditore nel riparto finale della procedura, perché tale dato dipende da variabili estranee alla consistenza del credito e alla posizione soggettiva del creditore, e quindi non è un parametro normativamente fondato né logicamente coerente.
  • Quando il giudice di merito applica un criterio di quantificazione dell'indennizzo difforme da quello elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, la decisione deve essere cassata con rinvio affinché il giudice del merito si uniformi al principio di diritto consolidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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