Cassazione Penale, Sentenza n. 24498/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato ricorreva in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva assolto dal capo A (tentata rapina aggravata in concorso) perché il fatto non sussisteva e aveva confermato la condanna per il capo B (ricettazione aggravata in concorso) a 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa. I motivi contestavano: (1) la ritenuta partecipazione in concorso con il coimputato Salvatore Squillante, deducendo che la Corte d'appello avrebbe fondato la responsabilità su elementi non utilizzabili (es. assenza del blocchetto di accensione e fili intrecciati) e avrebbe ignorato la versione difensiva secondo cui lo Squillante aveva procacciato il mezzo da solo; (2) la mancanza dell'elemento psicologico della ricettazione, poiché la mera presenza o uso del motorino non potrebbe dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita né una compartecipazione al reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi aspecifici e comunque manifestamente infondati. Ha richiamato la giurisprudenza sul fatto che la sola presenza o uso di un bene di provenienza illecita non è automaticamente sufficiente a configurare la ricettazione salvo che non emergano elementi che dimostrino il possesso illecito e la compartecipazione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il contesto probatorio (contrasti nelle versioni rese dagli imputati, le condizioni del veicolo come l'assenza del blocco di accensione e i fili intrecciati) dimostrasse il comune possesso illecito e la compartecipazione morale del Grimaudo, nonché la prova dell'elemento psicologico del reato di ricettazione. Conseguentemente, il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) come modificato dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228 (conv. L. 25/02/2022 n. 15)
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma richiamata per motivare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; rilevante ai fini procedurali ma non decisiva sul merito penale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite nella esposizione dei motivi in cassazione: le censure vanno enunciate nei limiti necessari per la motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sola presenza o l'uso successivo di un bene di provenienza illecita non è automaticamente sufficiente a configurare il reato di ricettazione: è necessario dimostrare il possesso illecito e l'elemento psicologico (consapevolezza) e, se si contesta il concorso, anche il contributo alla consumazione del reato.
- Elementi fattuali concreti e contestuali (es. condizioni anomale del veicolo, manomissione dell'avviamento, contraddizioni nelle dichiarazioni degli interessati, comportamento sospetto) possono essere valutati dal giudice come indizi idonei a fondare la responsabilità per ricettazione e la compartecipazione morale.
- In sede di cassazione le censure devono essere specifiche e ben motivate: ricorsi aspecifici o meramente formulistici sono giudicati inammissibili.
- La decisione di merito (tribunale/appello) può essere confermata in Cassazione se il quadro probatorio complessivo consente deduzioni logiche e motivate circa il possesso illecito e l'elemento psicologico del reato.
- Se si è coinvolti come trasportato o utilizzatore di un bene sospetto, è opportuno fornire spiegazioni coerenti circa la provenienza e le circostanze di acquisizione per evitare che la mera presenza venga qualificata come partecipazione morale.
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