Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 668/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento a. del provvedimento del Comune di Fisciano - Settore Tecnico / Ufficio SUAP e Ambiente, prot. -OMISSIS- comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, avente ad oggetto "riscontro nota prot. -OMISSIS- - istanza di annullamento autorizzazione esercizio attività commerciale “Selleria Salernitana srls”, con cui è stata rigettata la predetta istanza presentata dal ricorrente; b. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito, ivi compresa, ove occorrer possa, la nota interlocutoria del-OMISSIS-del Consorzio ASI, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) n. -OMISSIS- e/o di ogni altro titolo autorizzativo in forza del quale la società "Selleria Salernitana srls" esercita l'attività commerciale nei locali siti in Fisciano (SA) alla via Delle Industrie n. 2, identificati in NCEU al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-0, sub. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'istanza di annullamento della SCIA relativa all'esercizio di un'attività commerciale in locali ritenuti privi di destinazione commerciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune di Fisciano ha respinto l'istanza volta a ottenere l'annullamento della SCIA presentata dalla società controinteressata per l'esercizio di un'attività di vendita al dettaglio di articoli per l'equitazione. Ha dedotto: violazione della destinazione urbanistica della zona D1 del piano ASI; travisamento dei fatti e difetto di istruttoria nella ricostruzione della destinazione d'uso storica dei locali; irrilevanza della classificazione catastale ai fini della verifica della destinazione d'uso; difetto di istruttoria quanto all'adeguatezza degli spazi a parcheggio asserviti all'attività commerciale. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il precedente della Sezione n. 222 del 2024. Ha rilevato che i poteri inibitori, repressivi e conformativi previsti dall'art. 19 della l. 241/1990, anche quando l'intervento amministrativo sia sollecitato da un terzo, sono esercitabili entro i termini stabiliti dalla legge; decorso il termine ordinario, possono essere esercitati soltanto alle condizioni dell'art. 21-nonies l. 241/1990, tra cui un interesse pubblico diverso dal mero ripristino della legalità, il bilanciamento degli interessi e, per gli atti ampliativi della sfera giuridica altrui, il rispetto del termine massimo di un anno. Poiché tale termine risultava decorso e non era stata dedotta né accertata una falsa dichiarazione o rappresentazione, la SCIA si era consolidata nei confronti dell'amministrazione, ormai priva di poteri, e anche del terzo, il cui interesse legittimo pretensivo all'esercizio del controllo amministrativo si estingue con l'esaurimento del relativo potere. Il TAR ha comunque ritenuto il ricorso infondato anche nel merito. Ha accertato che l'immobile era stato assentito con concessione edilizia prevedente al piano terra locali commerciali, con conseguente determinazione dello stato legittimo ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001; l'attività, avente superficie inferiore alla soglia prevista, era un esercizio di vicinato. La classificazione D1 del piano ASI, quale area per insediamenti industriali, non incideva sulla legittima preesistenza della destinazione commerciale. Il PRTC non prevedeva un espresso divieto degli esercizi di vicinato in zona D1, né tale divieto poteva essere desunto implicitamente dalla previsione di una zona D4 comprendente anche il commercio. La normativa regionale ammette gli esercizi di vicinato in tutte le zone omogenee salvo espresso divieto urbanistico. Non erano inoltre applicabili né l'art. 2 l. 122/1989 alle attività commerciali legittimamente preesistenti, né gli obblighi di parcheggio previsti per medie e grandi strutture di vendita; le norme del PRTC sugli standard di parcheggio degli insediamenti produttivi industriali o artigianali dotati di lotti autonomi non riguardavano l'esercizio di vicinato. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    I poteri inibitori, repressivi e conformativi sulla SCIA sono esercitabili entro i termini previsti dalla disposizione; decorso il termine ordinario, l'amministrazione può intervenire solo alle condizioni dell'art. 21-nonies l. 241/1990.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'intervento tardivo sulla SCIA richiede, tra l'altro, un interesse pubblico diverso dal mero ripristino della legalità, il bilanciamento degli interessi coinvolti e il rispetto del termine massimo di un anno per il provvedimento ampliativo della sfera giuridica altrui.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    La concessione edilizia che assentiva il piano terra come locali commerciali concorre a determinare lo stato legittimo dell'immobile.

  • art. 26, comma 1, l.r. Campania 7/2020

    “l’insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione”

    Gli esercizi di vicinato sono ammessi nelle zone omogenee comunali salvo espresso divieto dello strumento urbanistico.

  • art. 10, comma 2, l.r. Campania 1/2014

    “costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con una funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali”

    Il SIAD integra il piano urbanistico comunale e svolge una funzione esaustiva della programmazione urbanistico-commerciale.

  • art. 2 l. 122/1989

    Non si applica alle attività commerciali legittimamente preesistenti.

  • art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Decorso il termine ordinario per l'esercizio dei poteri inibitori, repressivi e conformativi sulla SCIA, l'amministrazione può intervenire soltanto alle condizioni dell'autotutela decisoria previste dall'art. 21-nonies l. 241/1990, compresi l'interesse pubblico diverso dal mero ripristino della legalità, il bilanciamento degli interessi e il rispetto del termine massimo applicabile.
  • In assenza di falsa dichiarazione o rappresentazione, la SCIA si consolida definitivamente nei confronti dell'amministrazione una volta esauriti i termini di controllo e, conseguentemente, anche il terzo non può più pretendere l'esercizio del potere amministrativo tardivo, restando eventualmente esperibili strumenti di tutela civile.
  • La destinazione commerciale legittimamente assentita per un immobile preesistente non viene meno per la successiva classificazione dell'area in una zona urbanistica destinata prevalentemente a insediamenti industriali, salvo un espresso divieto applicabile all'attività commerciale preesistente.
  • Gli esercizi di vicinato sono ammessi nelle zone territoriali omogenee comunali salvo che lo strumento urbanistico generale preveda espressamente il divieto; tale divieto non può essere desunto implicitamente dalla mera esistenza di una zona urbanistica destinata anche al commercio.
  • Gli obblighi normativi di dotazione dei parcheggi previsti per medie e grandi strutture di vendita non si applicano agli esercizi di vicinato; parimenti, gli standard relativi agli insediamenti produttivi industriali o artigianali dotati di lotti autonomi non si estendono automaticamente a tali esercizi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeTermini del procedimento e silenzioSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.